Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: gli atti sottratti all’azione


La revocatoria fallimentare è lo strumento giuridico per eccellenza volto a ricostituire il patrimonio dell’imprenditore fallito. In particolare, l’azione revocatoria “colpisce” – privandoli di effetto – gli atti posti in essere dal fallito nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento. La ratio dell’istituto è chiara: l’azione revocatoria fallimentare colpisce quegli atti posti in essere dal fallito in palese violazione della par condicio creditorum.

Nei paragrafi che seguono, analizzeremo nel dettaglio l’azione revocatoria fallimentare soffermandoci, in particolare, sulla legittimazione ad esercitare l’azione stessa e sugli effetti della revocatoria nei confronti del terzo. Infine, esamineremo le categorie di atti che il Legislatore ha sottratto all’azione revocatoria fallimentare.

La legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare

Il curatore fallimentare è il soggetto legittimato ad esercitare la revocatoria fallimentare. L’azione deve essere proposta dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Stringenti sono i termini per proporre l’azione: essa deve essere esercitata entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, non può essere esercitata oltre cinque anni dal compimento dell’atto, a pena di decadenza, come stabilisce l’articolo 69-bis L.F.

Gli effetti dell’azione revocatoria fallimentare

Nel momento in cui il curatore esercita l’azione revocatoria fallimentare, sono inefficaci tutti gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento. L’inefficacia non opera nel caso in cui l’altra parte dimostri di non essere a conoscenza dello “stato di insolvenza” del debitore.

La revocatoria fallimentare e gli effetti sul terzo

Il terzo, per effetto dell’azione revocatoria, è chiamato a restituire quanto aveva ricevuto dal debitore. Il terzo, ovviamente, viene ammesso al passivo fallimentare per recuperare il suo eventuale credito.

Quando invece l’azione revocatoria abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive che derivino da rapporti continuativi o reiterati oppure da rapporti di conto corrente bancario, il terzo deve restituire “una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso”. E’ fatto salvo il diritto del terzo di presentare domanda di insinuazione al passivo per un credito che abbia un importo corrispondente a quello restituito.

Revocatoria fallimentare: quali sono gli atti sottratti all’azione

Sono sette le categorie di atti che non possono essere “colpiti” dall’azione revocatoria fallimentare. Ai sensi dell’articolo 67 della Legge Fallimentare, infatti, sono sottratti alla revoca i seguenti atti:

  • "i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
  • le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
  • le vendite ed i preliminari di vendita (…) aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
  • gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
  • gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
  • i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
  •  i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.”

Si aggiungono alla categoria degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare anche l’istituto di emissione, le operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.


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