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- Per accedere alle informazioni ed alla documentazione disponibile sul sito è sufficiente registrarsi.
- Si è sempre possibile visionare i beni immobili posti in asta. L’art. 560 c.p.c. prevede che gli interessati possano formulare apposita richiesta tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. Sarà possibile quindi visionare l’immobile per poi consapevolmente partecipare o non partecipare all’asta.
- Le aste giudiziarie sono utilizzate dai Tribunali per la vendita di beni immobili derivanti da procedure esecutive o concorsuali. Nel caso in cui una società o un privato siano gravati da debiti insoluti, i loro beni possono essere oggetto di vendita forzata, mirando così al soddisfacimento dei creditori procedenti. Per garantire l’assoluta trasparenza ed imparzialità di questa modalità di vendita, la legge prevede che le aste si svolgano secondo il criterio della “gara al miglior offerente". La vendita viene regolata secondo le procedure della legge fallimentare italiana, del codice civile e del codice di procedura civile.
- Le procedure concorsuali sono procedure giudiziarie che riguardano l’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza. Sono espressamente disciplinate dalla Legge Fallimentare R.D. 267/1942 e possono essere individuate nel fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. L’obiettivo di queste procedure è quello di soddisfare i creditori rimasti insoddisfatti.
- Il processo esecutivo va distinto dalle procedure concorsuali poiché diversamente da queste ultime, che si basano sull’insolvenza dell’imprenditore, presuppone l’inadempimento del soggetto e, conseguentemente, al fine di procedere, è necessario l’esistenza di un valido titolo esecutivo ad esempio: decreto ingiuntivo, sentenza di condanna, ecc. L’azione esecutiva è volta ad ottenere quanto dovuto dai creditori e prende avvio attraverso il pignoramento.
- La vendita senza incanto: secondo questa modalità di vendita le offerte devono essere presentante entro la data e nei modi indicati nell’ordinanza di vendita. L’offerta è segreta ed immediatamente vincolante per l’offerente. L’offerta è irrevocabile, pertanto in caso di unico offerente, questi è obbligato a procedere all’acquisto, pena la perdita definitiva della cauzione versata. Nel caso vi siano più offerenti si procede con la gara partendo dall'offerta più alta ed effettuando i rilanci minimi indicati in ordinanza. In caso di aggiudicazione questa è immediatamente definitiva.
La vendita con incanto: si dispone dopo una vendita senza incanto andata deserta. Secondo questa modalità di vendita le offerte sono pubbliche devono essere presentate entro la data e nei modi indicati nell’ordinanza di vendita. Nel caso in cui vi sia un solo offerente, e questi non si presenti all’udienza per la gara, perderà un decimo della cauzione versata. Con questa modalità di vendita l’aggiudicazione non è definitiva. Può infatti accadere che si presentino nuovi offerenti. La validità di nuove offerte è tenuta in considerazione nei casi previsti dall’istanza di vendita. È bene ricordare, tuttavia, che il d.l. 83/2015 convertito in legge 132/2015 ha sostanzialmente abrogato questo ultimo tipo di vendita. Non è esclusa ma è possibile utilizzarla solo in situazioni particolari.
- È il documento contenente l’insieme delle disposizioni e delle regole che definiscono le modalità di vendita e di partecipazione all’asta, ovvero:
- Se essa debba tenersi alla sua presenza ovvero essere delegata a un professionista
- Il prezzo base
- I termini e le modalità del deposito della cauzione
- La data ultima per la presentazione delle offerte
- L’udienza per la gara tra gli offerenti
- Il termine entro il quale deve essere versato il pagamento del prezzo.
- La perizia di stima è un elaborato nel quale sono indicati tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, ossia:
- L’identificazione catastale
- La planimetria
- Le condizioni di fatto, lo stato di manutenzione, la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti il bene (ad esempio opere abusive), loro sanabilità e relativi costi
- Vincoli, servitù, esistenza di debiti verso il condominio e loro entità.
- Ad eccezione del debitore chiunque può partecipare ad un’asta. Le offerte possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
- È possibile richiedere un mutuo a banche convenzionate. È stata, infatti, predisposta dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), una convenzione rivolta ai Tribunali di tutta Italia, tesa alla concessione di un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’immobile oggetto di procedura esecutiva o concorsuale. Informati presso la tua banca.
- Nel caso in cui non ci si aggiudichi la vendita la cauzione verrà sempre restituita al soggetto che ha partecipato alla gara.
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