Vediamo in cosa consiste la revocatoria fallimentare, cosa fa e in che casi è possibile applicarla. Grazie a questo strumento giuridico il curatore fallimentare rende inefficaci alcune operazioni poste in essere dall'insolvente. In caso di fallimento impresa, dunque, si possono recuperare beni e denaro a favore dei creditori. Fondamentalmente, la revocatoria è pensata per tutelare i creditori dell'imprenditore insolvente. Questo dispositivo giuridico permette, al curatore fallimentare, di rendere inefficaci gli atti compiuti. La revocatoria è valida per un periodo di tempo che va dai sei mesi ai due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia esistono condizioni e termini per i quali è possibile utilizzare, o meno, questo strumento giuridico.
Legge fallimentare e revocatoria fallimentare
La revocatoria fallimentare è uno strumento giuridico previsto dalla Legge Fallimentare. Questa misura, inoltre, è stata inserita nel nuovo Codice della crisi. Gli articoli della Legge Fallimentare che si occupano della revocatoria sono quelli che vanno dal 64 al 70. Il primo tratta degli "atti a titolo gratuito". Per "atti a titolo gratuito" s'intendono le donazioni per le quali non si è effettuata una transazione in denaro o uno scambio di beni. Per la Legge Fallimentare, però, questo tipo di atti, se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, non sono validi nei confronti dei creditori. Solo le donazioni di modesta entità quelle che rispondono a un dovere morale sono fatti salve.
Il successivo articolo 65 della Legge Fallimentare stabilisce che: vengano privati d'efficacia, nei confronti dei creditori del fallimento, i pagamenti, sostenuti nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento stessa, di quei debiti la cui data di scadenza era la stessa del fallimento o successiva alla dichiarazione fallimentare. In conclusione ricordiamo che la revocatoria fallimentare opera solo e soltanto in casi precisi e negli stretti termini stabiliti per legge. In caso contrario, risulterebbe quindi evidente come l'attività d'impresa potrebbe finire per paralizzarsi, temendo una futura azione di revoca fallimentare. Scendiamo un pochino più nei dettagli e vediamo, ora, quali sono gli atti della revocatoria e cosa essa intenda per periodo sospetto.
Gli atti della Revocatoria e il periodo sospetto.
Come abbiamo visto questo strumento giuridico può operare entro limiti specifici determinati per legge. L'articolo 67 delimita l'azione della revocatoria fallimentare e determina gli atti. Per cui vengono sottoposti a revocatoria: A) I pegni, le ipoteche volontarie e le anticresi costituite nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento per debiti già esistenti e non ancora scaduti. B) Gli atti, a titolo oneroso, effettuati almeno un anno prima del fallimento, in cui le obbligazioni o le prestazioni del fallito sorpassino di più di un quarto ciò che al fallito è stato promesso o dato. C) I pegni, le ipoteche giudiziali e le anticresi formatesi nei sei mesi antecedenti il fallimento. D) gli atti estintivi di debiti, effettuati non in denaro e nei sei mesi precedenti il fallimento.
Nei quattro esempi riportati sopra, l'atto viene revocato a meno che il creditore non riesca a provare che era all'oscuro dello stato d'insolvenza dell'impresa dichiarata, poi, fallita. Tuttavia, anche se il curatore fallimentare prova che i creditori erano a conoscenza dello stato d'insolvenza, possono essere revocati: i pagamenti di debiti esigibili o liquidi, gli atti a titolo oneroso, gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, se compiuti entro il termine di sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento dell'impresa. In questa maniera il semplice atto di pagare un debito alla sua scadenza, in un breve lasso temporale dal fallimento (periodo sospetto), diviene, di per se stesso, un atto sospetto e quindi sottoposto a revoca.
I casi in cui non si applica la revocatoria fallimentare
Ci sono casi in cui la revocatoria fallimentare non viene applicata. Questi sono elencati nell'articolo 67. Di seguito ne vediamo alcuni. A) I pagamenti dei salari effettuati da collaboratori e dipendenti del fallito. B) I pagamenti di sevizi e beni realizzati nell'esercizio d'impresa e nei termini d'utilizzo. C) Le rimesse su conto corrente bancario, a meno che queste non abbiano diminuito, in maniera durevole e consistente, l'esposizione debitoria del fallito nei confronti dell'istituto bancario creditore. D) I pagamenti, gli atti e la garanzie sui beni del debitore. Purché, queste, siano poste in essere per l'esecuzione di un piano efficace sia per il risanamento della situazione debitoria, sia per la ristrutturazione finanziaria dell'impresa in fallimento.
L'articolo 67 prosegue poi elencando altri atti per i quali non è possibile applicare la revocatoria fallimentare. Questi sono: le vendite e i preliminari di vendita i cui effetti non siano cessati e che hanno per oggetto immobili a uso abitativo, purché siano considerati come l’abitazione principale dell’acquirente. Inoltre la revocatoria non si può applicare agli atti di vendita che hanno per oggetto gli immobili destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente. Sempre secondo l'articolo 67 sono esenti da revocatoria tutti quegli atti che sono stati posti in essere nel processo di esecuzione di un concordato preventivo. Ad esempio i pagamenti e le garanzie che afferiscono al concordato stesso.
Cosa fa la revocatoria fallimentare ?
La revocatoria fallimentare è uno strumento giuridico specifico del fallimento. Infatti viene chiamato così per distinguerlo dalla revocatoria ordinaria, prevista dal nostro codice civile. Questo strumento consente, al curatore fallimentare, di togliere efficacia ad alcuni atti posti in essere dall'imprenditore che ha dichiarato fallimento, in un periodo di tempo determinato e antecedente al fallimento stesso. In questa maniera si evita la dispersione volontaria, da parte del fallito, dei propri beni. Al contempo si impedisce al fallito di favorire alcuni creditori a scapito di altri. Questo in ottemperanza del principio di par condicio creditorum. In base alla quale tutti i creditori del fallimento devono essere trattati come gli altri, non può, quindi, esserci disparità di trattamento.
Sono in revocatoria fallimentare, cosa faccio ?
Cosa succede se ci si viene a trovare nelle condizioni di quel soggetto che aveva concluso un affare con l'imprenditore fallito, prima che questi fallisse e che, all'atto del fallimento si trova senza credito poiché l'atto è stato dichiarato inefficace dal curatore fallimentare? Ovvero ci si ritrova dalla parte peggiore dell'azione posta in essere dalla revocatoria fallimentare. In questo caso l'articolo 70 della Legge Fallimentare ci viene in soccorso. Infatti l'articolo stabilisce che: colui il quale, in caso di revocatoria, ha restituito quanto aveva ricevuto dall'insolvente e può, quindi, essere ammesso al passivo fallimentare. In questa maniera si può recuperare il proprio credito diventando creditore del fallimento stesso e recuperando i propri beni.