Il decreto Sviluppo del 2012 ha inciso su quella che è la disciplina fallimentare, applicando dei principi di salvaguardia dell'attività d'impresa e di conservazione, se possibile, dell'intero complesso aziendale. E’ stata, dunque, modificata la disciplina del concordato fallimentare.
Per perseguire questo fine si è passati da un indebolimento del principio della par condicio credito rum, dove erano già presenti diversi riforme.
C’è ora la possibilità di pagare i creditori concorsuali al di fuori dei riparti se ciò permette d soddisfarli meglio. Il tentativo è quello di unire l’esigenza di conservare l’azienda, alla soddisfazione del ceto creditorio. Per questo è stato introdotto il concordato preventivo avente continuità aziendale.
L'articolo 186-bis del Rd 267/1942 tocca l'ipotesi per la quale il piano di concordato fallimentare possa prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio o il conferimento del l'azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione.
Attualmente la legge prevede che la proposta di concordato abbia la possibilità di proseguire l’attività in proprio da parte dell'imprenditore o in capo a terzi.
In base a questa ipotesi permane la disciplina differente del concordato ex art. 182 legge fallimentare, la quale prevede la cessione dei beni ai creditori.
Tale bipartizione non elimina la possibilità di andare a qualificare il concordato come misto, laddove la prosecuzione dell’attività è affiancata dalla liquidazione di beni estranei all’azienda. Se continuare l’attività risulta strumentale alla liquidazione andrà applicato l'articolo 182 della legge fallimentare e le norme connesse.
Se il piano viene incardinato sul proseguire o sul trasferimento dell’azienda a terzi, si applicherà l’art. 186 bis. L.f.
L'articolo 186-bis, co. 2, lettera c), della legge fallimentare prevede una moratoria, fino a un anno dall'omologazione della proposta, per il pagamento dei creditori privilegiati, purché venga prevista la liquidazione dei beni o diritti muniti di cause di prelazione.
In tale situazione, i creditori che hanno cause di prelazione, riferite al periodo precedente, non hanno diritto di voto.
In tal caso il bene oggetto di garanzia deve essere mantenuto nel patrimonio in funzione della continuazione dell'attività. Il creditore munito di prelazione, può essere soddisfatto con un ritardo pari ad un anno.
Il sacrificio è compensato dall’attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare.