L’articolo 124 L.F. disciplina l’istituto giuridico del “concordato fallimentare” che, molto agevolmente, può essere definito come una causa “legale” di cessazione del fallimento. Il concordato fallimentare può essere proposto da uno o più creditori oppure da un terzo assuntore. E’ bene precisare che, in quest’ultima ipotesi, il ricorso deve contenere anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata necessario per ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
Il concordato fallimentare: quando può essere presentato
Il concordato fallimentare può essere proposto anche prima dell’emissione del decreto di esecutività dello stato passivo. In questo caso è necessario che la contabilità dell’imprenditore sia stata correttamente conservata e tenuta. Il ricorso per concordato fallimentare, poi, non può essere proposto dal fallito prima che sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, a patto che non siano decorsi due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
I soggetti che possono presentare il concordato fallimentare
Nel caso di società di persone, il concordato fallimentare può essere proposto solo nel caso in cui tale evenienza sia stata approvata dalla maggioranza assoluta del capitale. Nelle società di capitali, invece, il concordato può essere presentato dagli amministratori ma ad una condizione: tale decisione – ai sensi dell’articolo 152 L.F. - deve essere formalizzata in apposto verbale notarile depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese (art. 152 L.F.).
La domanda di concordato fallimentare: il contenuto
La domanda di concordato fallimentare deve essere sottoscritta dai legali rappresentati dell’impresa e, in particolare, può contenere le seguenti previsioni:
- può suddividere in classi i creditori a seconda della loro posizione giuridica e degli interessi economici;
- può contenere trattamenti diversificati in relazione alle suindicate classi di creditori: in questo caso dovranno essere indicati i motivi dei differenti trattamenti;
- può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma: la cessione dei beni, la ristrutturazione dei debiti, l’accollo oppure altre operazioni straordinarie sono tutti strumenti consentiti per soddisfare i creditori.
In particolare, la proposta di concordato fallimentare dovrà anche indicare in maniera precisa la percentuale che si intende offrire ai creditori privilegiati e chirografari. Per quanto riguarda, in particolare, i creditori privilegiati, la percentuale non potrà essere integrale a meno che la proposta di concordato non preveda la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella che può essere realizzata ex articolo 124 comma 3° L.F. In questo caso, comunque, sarà necessario acquisire la relazione giurata di un professionista designato dal tribunale. Nella proposta di concordato fallimentare è inoltre possibile inserire qualunque forma di garanzia, a parto che sia specifica. Può dunque essere ammessa una garanzia personale tipica (la fideiussione), la garanzia reale tipica (l’ipoteca oppure il pegno costituiti da un terzo), la garanzia personale atipica (assunzione del concordato da parte di un terzo) oppure altre garanzie atipiche come, ad esempio, la postergazione di alcuni dei crediti all’adempimento del concordato oppure la cessione dei beni ai creditori da parte di terzi.
L’assuntore del concordato fallimentare
E’ bene precisare che il concordato fallimentare può essere assunto da un terzo ma anche da uno o più creditori. In particolare, l’assunzione può essere di due diverse tipologie:
- assunzione del concordato senza previsione di liberazione del fallito (in questo caso si attuerà, ai sensi dell’articolo 1273 comma 3° del codice civile, l’accollo cumulativo);
- assunzione del concordato con liberazione immediata del fallito (in questo caso si attuerà, ai sensi dell’articolo 1273, comma 2° del codice civile, l’accollo privativo);
Concordato fallimentare: il parere del curatore e del comitato dei creditori
Grande rilevanza hanno il curatore ed il comitato dei creditori nell’ambito della procedura di concordato fallimentare. In particolare, a seguito di deposito della domanda di concordato fallimentare, il curatore, su richiesta del Giudice delegato, avrà il compito di stilare un parere dettagliato relativo alla proposta. Nel parere dovrà fare riferimento ai possibili risultati che deriverebbero dalle garanzie offerte e dalla liquidazione. Sempre il curatore, dovrà inviare la proposta di concordato fallimentare al Comitato dei Creditori che dovranno presentare il loro parere.
La proposta di concordato fallimentare e la comunicazione ai creditori
Una volta che il Comitato dei Creditori si sarà espresso sul concordato con parere motivato, il Curatore dovrà esperire le seguenti attività.
- dovrà depositare la propria relazione al Giudice delegato: quest’ultimo, ove non ritenga conveniente la proposta, deciderà di non darvi seguito. Qualora ritenga conveniente la proposta, il Giudice fisserà un termine (non inferiore ai 20 giorni e non superiore ai 30): entro detto termine i creditori dovranno depositare in Cancelleria l’eventuale dichiarazione di dissenso;
- Dovrà comunicare – avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata – il provvedimento del Giudice, il parere dei creditori e del curatore ai creditori ammessi al passivo.