Assuntore
La figura dell’assuntore è possibile ritrovarla sia nell’art. 124 L.F. con riferimento al concordato fallimentare sia nell’art. 160, comma 1, lettera b) L.F. relativamente al concordato preventivo.
Vediamo, oggi, la disciplina prevista nel caso di assunzione del concordato fallimentare da parte di un terzo.
Assunzione nel concordato fallimentare
Una modalità di chiusura del fallimento, come già evidenziato in un
precedente approfondimento, è il concordato fallimentare disciplinato dall’art. 124 L.F.
Una volta chiuso il fallimento a seguito dell’omologa del concordato fallimentare, sarà necessario adempiere alle obbligazioni stabilite nel concordato.
Nel caso in cui la proposta sia presentata da uno o più creditori o da un terzo è possibile fare riferimento alla figura dell’assuntore.
Detta figura è prevista nel citato articolo al quarto comma il quale stabilisce che: “la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzata dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto o del fondamento della pretesa.”
Nel caso citato, quindi, l'assuntore acquisisce per effetto della sentenza di omologazione del concordato le attività fallimentari e si accolla, con o senza liberazione immediata del debitore, le obbligazioni derivanti dal concordato.
Nel concordato fallimentare con assunzione è possibile distinguere due momenti:
- Uno obbligatorio: si realizza con l’assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte di un terzo
- Uno traslativo: avviene con il trasferimento all’assuntore del patrimonio fallimentare, comprensivo anche delle azioni revocatorie.
Accollo
Come anticipato, il concordato con assuntore si sostanzia, in definiva, in una sorta accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore.
E’ possibile distinguere due ipotesi di assunzione a seconda che il terzo assuntore si sia coobbligato o sostituito al fallito:
- assunzione con liberazione immediata del fallito (accollo privativo ex art. 1273, c.2 c.c.) In questo caso l’assuntore diventa l’unico obbligato all'adempimento del concordato. Il fallito in questo caso è liberato dai propri impegni, avendo trasferito all'assuntore le proprie attività e passività.
- assunzione del concordato senza liberazione del fallito (accollo cumulativo ex art. 1273, c.3 c.c.). In questo caso la mancata liberazione farà sorgere una obbligazione solidale dell’assuntore e del fallito.
Agire per l’adempimento
Chi può agire per l’adempimento delle obbligazioni contratte dall’assuntore?
Per risolvere il predetto interrogativo è possibile fare riferimento ad una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che con sentenza n. 22284/2016 ha stabilito che “Nel concordato fallimentare, la legittimazione ad agire per l'adempimento delle obbligazioni contratte dall'assuntore compete ai creditori ammessi al passivo e non al curatore del fallimento, il quale, infatti, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, non ha un generale potere-dovere di sostituirsi ai creditori del fallito nell'esercizio delle azioni corrispondenti alle pretese di cui sono titolari.”
La garanzia prestata dal terzo assuntore del concordato, benché corrisponda anche all’interesse del debitore che formula la proposta di concordato cui essa serve di supporto, è ovviamente prestata a beneficio esclusivo dei creditori.