Concordato Fallimentare

Effetti del concordato fallimentare


Attraverso il concordato fallimentare si giunge, più velocemente, alla chiusura del fallimento. Con la presentazione della proposta concordataria, l’imprenditore fallito si impegna ad adempiere le proprie obbligazioni per realizzare, nel più breve tempo possibile, gli interessi dei creditori.

Il concordato fallimentare è l’istituto giuridico che pone fine al fallimento. Il concordato fallimentare realizza l’effetto della chiusura del fallimento tramite la riduzione dei crediti concorsuali chirografari. Riduzione che viene concordata sulla base di un’approvazione maggioritaria intervenuta tra i creditori. Tale accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti.

Concordato fallimentare: effetti giuridici e conseguenze per i creditori

Come prima anticipato, attraverso questo istituto giuridico, i creditori riescono a soddisfare, in breve tempo, i loro interessi e pretese creditorie. Grazie alla riduzione dei tempi, inoltre, con il concordato fallimentare si risparmiano le spese processuali ed è circoscritta e limitata la perdita degli interessi legali. Il concordato fallimentare determina effetti positivi anche nella sfera giuridica del debitore. Quest’ultimo, infatti, potrà “liberarsi” in breve tempo dalla procedura fallimentare e potrà beneficiare della riabilitazione civile in maniera più veloce e semplice. Il debitore, inoltre, otterrà in breve tempo la esdebitazione delle proprie obbligazioni e, ove ne sussistano i presupposti, potrà riprendere ad esercitare l’attività commerciale. In definitiva, il concordato fallimentare produce i suoi effetti nei confronti dei creditori e del debitore che partecipano alla procedura. In particolare:

  • il creditore potrà soddisfare, in maniera più agevole e veloce, i propri interessi risparmiando le spese processuali;
  •  il debitore potrà “liberarsi” più facilmente dalla procedura fallimentare, con la esdebitazione delle proprie obbligazioni e ben potrà godere degli effetti dell’istituto giuridico della riabilitazione. Inoltre, in alcuni casi, potrà riprendere la propria attività imprenditoriale.

Il concordato fallimentare è, dunque, un istituto giuridico particolarmente utilizzato da quegli imprenditori falliti che vogliano risolvere, nel più breve tempo possibile, le proprie posizioni debitorie. Una volta sottolineati gli effetti del concordato fallimentare, esaminiamo i soggetti legittimati ad intraprendere tale procedura e scopriamo come giungere alla realizzazione dei suindicati effetti positivi per i creditori e i debitori.

Concordato fallimentare: i soggetti legittimati e il contenuto della proposta

Solo il debitore fallito (e, in sua vece, i suoi eredi) può proporre il concordato fallimentare attraverso la presentazione della proposta. Quest’ultima deve essere presentata in forma scritta e deve possedere il seguente contenuto:

  • la proposta concordataria deve contenere l’offerta di una percentuale – che deve essere determinata - per soddisfare gli interessi dei creditori chirografari;
  • deve contenere l’offerta di pagamento per intero dei crediti privilegiati nonché le spese procedurali;
  • deve indicare espressamente i termini entro cui avverrà l’adempimento proposto;
  • infine deve contenere le adeguate garanzie a sostegno della proposta. Tali garanzie possono essere reali o personali, atipiche (assunzione degli obblighi del concordato da parte di un terzo, cessione dei beni ai creditori) oppure tipiche (pegno, ipoteca, fideiussione) o miste.

Una volta che il debitore abbia presentato la proposta concordataria, il giudice, sentito il parere del curatore e del comitato dei creditori, compie un giudizio di legittimità valutando i requisiti formali della proposta e valutando la stessa nel merito. Se il giudizio è negativo, la proposta viene respinta ma se il Giudice si pronuncia positivamente, la stessa deve essere valutata e votata dai creditori. Il concordato fallimentare si considera approvato quando la maggioranza dei creditori si sia espressa in maniera positiva. In tal caso, il Giudice delegato si pronuncia con ordinanza e dichiara aperto il giudizio di omologazione al quale deve intervenire il pubblico ministero a pena di nullità. Al termine del giudizio, il Tribunale può rigettare la domanda oppure può omologarla. Nel caso in cui approvi la proposta, si pronuncia con sentenza di omologazione che è provvisoriamente esecutiva e comporta l’immediata costituzione delle garanzie, la sospensione definitiva della liquidazione, il deposito delle somme necessarie per effettuare tutti i pagamenti, il divieto di compiere attività di gestione della procedura.

Il concordato fallimentare e gli effetti giuridici connessi alla sentenza di omologazione

La sentenza di omologazione produce, inoltre, effetti sia nei confronti del debitore fallito sia nei confronti del garante, dei creditori e del curatore. Il debitore, in particolare, è obbligato ad effettuare il pagamento della percentuale che ha offerto nella proposta concordataria. Inoltre è obbligato a costituire le garanzie promesse. Il garante, invece, si accolla gli obblighi del fallito, rivestendo il ruolo di fideiussore. Il curatore, invece, è tenuto sempre a controllare l’esecuzione del concordato. Dopo che il debitore avrà soddisfatto tutti i creditori, così come indicato nella proposta di concordato, il giudice delegato sarà tenuto ad accertare – con decreto - la completa esecuzione degli obblighi concordatari.


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