La proposta di concordato fallimentare può essere presentata anche prima che sia stato reso esecutivo lo stato passivo, mediante ricorso al giudice delegato. Ricevuta la proposta il giudice delegato chiede un parere su di essa al curatore, con specifico riferimento ai risultati presumibili della liquidazione ed alle garanzie offerte. Successivamente chiede il parere al comitato dei creditori, che è vincolante. Se il parere del comitato è favorevole, il giudice delegato, valuta la sola ritualità della proposta. Ordina, poi, che la stessa, assieme al parere del curatore e del comitato dei creditori, viene comunicata ai creditori, specificando dove reperire i dati per la sua valutazione, ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.
Presentata tale comunicazione ai creditori, entro un termine fissato dal giudice che va dai 20 ai 30 giorni da questa, i creditori devono far pervenire alla cancelleria del tribunale, eventuali dichiarazioni di dissenso. C’è quindi la votazione del concordato. Esso si ritiene approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Coloro che non fanno pervenire il dissenso nel termine fissato dal giudice delegato sono ritenuti consenzienti.
In caso di classi diverse di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza si verifica in ciascuna classe.
Una volta approvato, il giudice è informato dall’esito positivo della proposta e ne ordina la comunicazione, al fallito, ai creditori dissenzienti e al proponente affinché proponga l’omologazione.