Esecuzioni

Esecuzione immobiliare: cambiato il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario


Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare assume grande importanza e rilevanza la figura dell’Ufficiale Giudiziario. L’art. 559 c.p.c., infatti, stabilisce - in tema di espropriazione forzata immobiliare – una facoltà per il Giudice dell'Esecuzione che può nominare un Custode dei beni immobili pignorati. Nello stesso provvedimento di nomina, il Giudice dell’Esecuzione provvede anche a delineare i compiti del Custode. Una facoltà, quella attribuita al Giudice dell’Esecuzione dall’articolo 559 c.p.c. che viene di norma esercitata in quasi tutte le procedure di esecuzione immobiliari.

Il successivo articolo 560 c.p.c., comma 3 stabilisce poi che “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.”

Esecuzione immobiliare: il compito dell’ufficiale giudiziario

Ebbene, nell’ambito della procedura esecutiva per la consegna o per il rilascio degli immobili (disciplinata dagli articoli 605-611 c.p.c.), è proprio l’Ufficiale Giudiziario che è chiamato a svolgere un compito molto delicato che, a volte, può rivelarsi anche pericoloso. L’intervento dell’Ufficiale Giudiziario nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare è davvero fondamentale: è proprio attraverso l’operato di questo soggetto pubblico, infatti, che si giunge al rilascio del bene immobile pignorato.

Munito di titolo esecutivo, del precetto e del preavviso, infatti, l’Ufficiale Giudiziario si reca – nel giorno e nell’ora stabiliti – presso il luogo in cui si trova il bene immobile da rilasciare. E’ in questo momento che ha inizio l’esecuzione.

Ai sensi degli articoli 608 e 513 c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario può aprire porte, ripostigli e recipienti nonché allontanare persone che disturbano la fase dell’esecuzione e può vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi. Per svolgere al meglio il proprio compito, inoltre, l’Ufficiale Giudiziario può anche chiedere l’assistenza e l’intervento della Forza Pubblica oppure di eventuali soggetti (ad esempio il fabbro) che possano aiutarlo nelle operazioni necessarie per il rilascio del bene immobile. Tale facoltà, comunque, può essere esercitata solo in presenza di autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione.

Come cambia il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario alla luce del Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59

Il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.102 del 3-5-2016 ha introdotto modifiche molto rilevanti alla procedura esecutiva immobiliare. In particolare, ci riferiamo alla procedura di liberazione dell’immobile che è stata profondamente riformata dalla citata normativa.

Il Legislatore della riforma ha, di fatto, escluso l’Ufficiale Giudiziario da tutte le attività che conducono alla definitiva liberazione dell’immobile. A seguito della riforma, tutti i compiti che prima erano assegnati all’Ufficiale Giudiziario sono ora demandati a Custode Giudiziario.

L’articolo 4, comma 1) lettera d) del D.L. 59/16 ha infatti sostituito il quarto comma dell’articolo 560 con la seguente dicitura: “Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del Giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.”

Il comma quarto dell’articolo 4 del D.L. 59/16 circoscrive l’ambito di applicazione del 3° comma e stabilisce che: “La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” La portata della norma è davvero molto chiara: il Legislatore ha voluto escludere l’Ufficiale Giudiziario dall’intera procedura di liberazione del bene immobile oggetto di esecuzione forzata. La forte della procedura sarà dunque affidata al Custode Giudiziario che dovrà farsi carico di quei compiti – gravosi e molto delicati – che prima erano assegnati ad un soggetto pubblico. Ci preme sottolineare che, fino a questo momento, gli Ufficiali Giudiziari hanno portato avanti il loro lavoro grazie ad una eccellente esperienza professionale, a studio e specializzazioni acquisite nel corso del tempo. Un grado elevato di professionalità che non si potrà di certo pretendere (almeno nelle prime esecuzioni immobiliari) dai Custodi che, per la prima volta, dovranno occuparsi di una procedura così gravosa e delicata.

Esecuzione immobiliare: da settembre 2016 i Custodi sostituiscono gli Ufficiali Giudiziari

La novità introdotta con il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 dovrebbe cominciare a trovare applicazione già a partire dal mese di settembre 2016. Da quel momento, dunque, tutte le liberazioni degli immobili oggetto di esecuzione forzata verranno operate dai Custodi, senza che sia necessario l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario.


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