Istanza di vendita o richiesta di assegnazione
In caso di pignoramento con esito positivo, il creditore può scegliere se chiedere l’assegnazione del bene o richiederne la vendita forzata.
In entrambi i casi è necessaria una apposita istanza al Giudice dell’esecuzione proveniente dal creditore procedente o da altro creditore intervenuto, sempre che sia munito di titolo esecutivo.
Entro quando deve essere richiesta
Esiste un termine entro il quale l’istanza di assegnazione o la richiesta di vendita deve essere depositata?
Sì, la vendita deve essere richiesta entro 45 giorni dal pignoramento. In caso contrario è prevista la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento.
Accanto al termine appena enunciato la legge prevede anche un termine dilatorio, ossia un numero di giorni prima del decorso dei quali l’assegnazione o la vendita non possono essere richieste.
Secondo quanto stabilito dall’art. 501 c.p.c., infatti, l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento.
Nel caso in cui la presentazione di una delle suddette istanze intervenga prima del termine citato l’atto dovrà essere ritenuto nullo e passibile di impugnazione attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
Unica eccezione viene prevista in caso di beni deteriorabili. In questo caso sarà possibile richiedere la vendita immediata del bene.
Assegnazione diretta dei beni
Cosa significa il termine assegnazione? Con il termine assegnazione ci si riferisce all'attribuzione diretta del bene pignorato al creditore sulla base di un determinato valore.
Infatti, l’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.
Con l’assegnazione si verificherà il passaggio di proprietà del bene dal debitore al creditore.
Nel caso in cui vi sia l’intervento di altri creditori è possibile chiedere l’assegnazione a vantaggio di uno solo dei creditori.
Ovviamente servirà un accordo tra tutti i creditori, quello procedente e quelli intervenuti.
Provvedimento del Giudice
Sull’istanza di assegnazione o sull’istanza di vendita il Giudice dell’Esecuzione deve fissare l’udienza per l’audizione delle parti al fine di dare loro la possibilità di far osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita.
Entro l’udienza le parti devono, a pena di decadenza, proporre opposizioni agli atti esecutivi.
Deciso sulle eventuali opposizioni il giudice disporrà con ordinanza l’assegnazione o la vendita.