Esecuzioni

Il terzo può opporsi all’esecuzione? Sì, ai sensi dell'art. 619 c.p.c.


L’opposizione 

Purtroppo, spesso capita che si sottopongano ad esecuzione beni non del debitore bensì di altri soggetti.
Ciò si verifica frequentemente quando il creditore procede con il pignoramento mobiliare presso il debitore
In questo caso, il soggetto leso di un suo diritto cosa può fare? Come può dichiarare l’estraneità dei beni pignorati al patrimonio del debitore?
Orbene, il terzo che vanta il diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione all’esecuzione al giudice dell’esecuzione. 
Tramite l’opposizione, regolata dagli art. 619 e ss. quindi, il terzo (soggetto diverso sia dal debitore che dal creditore procedente) chiede al giudice di accertare un suo diritto.  
Pertanto, con questa tipologia di opposizione si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione: nello specifico il terzo contesterà che quel bene non è di proprietà del debitore quindi non poteva essere pignorato, oppure, che lo stesso vanta sul bene sottoposto ad esecuzione altro diritto reale.  
 

Quando: il termine per la proposizione 

Entro quando può essere proposta questo tipo di opposizione? 
Secondo quanto previsto dall’art. 619 c.p.c. l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Con l’opposizione si aprirà una causa ordinaria di cognizione.  
Il giudice fisserà con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto. 
 

Accordo 

Non di rado accade che durante l’udienza di comparizione le parti raggiungano un accordo al fine di comporre la controversia. 
In detta ipotesi, quindi, il giudice dovrà darne atto con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare se del caso la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo. Statuirà anche sulle spese. 
In caso contrario, di mancato accordo, il Giudice provvederà ai sensi dell’art. 616 c.p.c. tenuto conto della competenza per valore. 

Prova

In caso di bene pignorato nel corso di pignoramento mobiliare presso il debitore, il terzo, oltre a dimostrare di essere titolare del diritto sul bene, dovrà anche dimostrare a quale titolo il debitore possiede o detiene i suoi beni. 
Ovviamente, tale prova dovrà essere fornita nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolente in danno del creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. 
Incombe pertanto all'opponente l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento, nonché dell'affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà. 
 
 
 

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