Esecuzioni

Il Portale delle vendite pubbliche


Forma di pubblicità obbligatoria

Le recenti modifiche apportate alle procedure esecutive e concorsuali dal d.l. 83/2015 hanno comportato l’obbligatorietà della pubblicazione dell’avviso contenente i dati della vendita sul portale del Ministero della Giustizia in un’area denominata “Portale delle vendite pubbliche”. 
Il Portale delle vendite pubbliche è, quindi, pensato come una sorta di vetrina unica della pubblicità delle vendite giudiziarie, esecutive e concorsuali, in modo da superare l’attuale frammentazione e permettere a tutti gli interessati di ritrovare in un unico ambiente, gestito a livello ministeriale, le informazioni relative alle vendite di tutti i Tribunali italiani.
Fino ad oggi, infatti, ciascun Tribunale disponeva la pubblicazione degli avvisi del proprio Ufficio su uno o più siti individuati autonomamente, e scelti tra quelli iscritti all’elenco tenuto dal ministero della Giustizia ex D.M. 31 ottobre 2006, con una conseguente ed inevitabile frammentazione delle informazioni.
Il Portale delle vendite pubbliche, quindi, fungerà da portale aggregatore di tutti gli annunci delle vendite giudiziarie italiane.
Vediamone nello specifico le caratteristiche. 
 

Modifiche apportate all’art. 490 c.p.c.

L’art. 13 del d.l. 83/2015 ha modificato l’art 490 c.p.c. stabilendo che: “quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche.”
Con tale nuova disciplina, quindi, tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive dovranno essere pubblicati sul portale del Ministero della Giustizia. 
L’obbligo però si estende anche alle procedure concorsuali: l’art. 11 del citato d.l. 83/2015 modifica infatti l’art. 107 l.f. comma 1, aggiungendo, nell’ultimo periodo, l’obbligatorietà della pubblicizzazione della vendita concorsuale sul Portale delle vendite pubbliche da effettuarsi almeno 30 giorni prima che abbia luogo la vendita; la stessa previsione è contenuta all’art. 182 primo comma l.f., con riferimento alle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore.
Si noti, quindi, che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche:
  1. per quanto riguarda le procedure esecutive: va ad aggiungersi (e non a sostituirsi) all’obbligo di pubblicizzazione su uno dei portali iscritti alle liste ministeriali previsto dal l’art.490 comma 2 c.p.c.:  pertanto esse dovranno continuare ad essere obbligatoriamente pubblicizzate su un ulteriore portale web selezionato dal Professionista (direttamente dal Portale delle vendite pubbliche), iscritto agli elenchi ministeriali. 
  2. per le procedure concorsuali: invece, stante l’estendibilità alle stesse del solo 1° comma dell’art. 490 c.p.c. l’unico obbligo di legge è la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche; per il resto, i Professionisti potranno pubblicizzarle mediante le adeguate forme di pubblicità citate dall’art. 107 comma 1 l.f..
 

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche

L’art. 161-quater disp. att. c.p.c., disciplina nel dettaglio le modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e stabilisce che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche deve avvenire:
  • ad opera del professionista delegato per le operazioni di vendita;
  • ad opera del commissionario
  • in mancanza ad opera del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche. 
Come anche poi specificato all’interno delle Specifiche tecniche di pubblicazione redatte dal Ministero e pubblicate (per ora) solo all’interno del sito del Ministero della Giustizia, “il soggetto legittimato alla pubblicazione è riconosciuto nel Portale in qualità di unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita. È il soggetto che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell’ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge”.
Non è quindi al momento ancora chiaro se, effettivamente, la pubblicazione potrà essere predisposta ad esempio dai soggetti specializzati che operano in campo concorsuale a sostegno dell’attività dei Professionisti incaricati di liquidare l'attivo ovvero dai commissionari in campo esecutivo, o se per converso sarà (di fatto) onere esclusivo del Professionista procedere con la pubblicazione (difficile infatti pensare che saranno i creditori ad effettuare la materiale pubblicazione).
Il combinato disposto dell’art. 161-quater disp. att. c.p.c (che cita i commissionari riferendosi alle esecuzioni) e di quanto previsto dalle Specifiche tecniche (dove si parla della possibilità di autorizzare un soggetto diverso dal Professionista e dai creditori sulla base di un provvedimento autorizzativo del Giudice) farebbe pensare ad una risposta positiva, ma ad oggi non vi è ancora una risposta univocamente sul punto.
In generale, le modalità di pubblicazione degli avvisi e le modalità di funzionamento del Portale sono contenute all’interno delle citate Specifiche tecniche, al momento pubblicate però solamente sul portale del Ministero della Giustizia e non in Gazzetta Ufficiale: non è da escludersi, quindi, che esse (e con loro il Portale) possano subire delle modifiche od integrazioni – anche rilevanti –prima dell’ufficiale entrata in vigore.
Quanto al costo per la pubblicazione su detto portale di ciascun atto esecutivo che riguarda beni immobili o beni mobili registrati, è dovuto un contributo dell’importo di € 100,00 per ogni lotto, a carico del creditore procedente
Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo sarà dovuto per ciascuno di essi.  
 

A quando l’attuazione?

Il portale è in esercizio dal 17 luglio 2017.
A partire da tale data su disposizione dell'autorità giudiziaria è possibile procedere alla pubblicazione. La pubblicazione, che quindi al momento non costituisce ancora un obbligo di legge, è possibile solo ad opera dei Professionisti, che previa identificazione informatica mediante carta d’identità elettronica o firma digitale, accedono all’area riservata del Portale e possono procedere al materiale caricamento dell’annuncio di vendita.
La pubblicazione sul Portale sarà però obbligatoria solamente decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle Specifiche tecniche in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n.83 
Tale pubblicazione, inizialmente prevista per il 30.09.2017, ad oggi non è ancora avvenuta.
Si resta quindi in attesa della pubblicazione del documento in Gazzetta.
Le citate Specifiche, inoltre, regolamentano anche lo svolgimento delle aste telematiche in ambito esecutivo, la cui sperimentazione prenderà avvio decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto che accerta la piena operatività del Portale ministeriale.  
La regolamentazione dello svolgimento delle aste telematiche sarà oggetto di un separato articolo di approfondimento.
Al fine di chiarire qualsiasi dubbio agli operatori del settore relativo alla pubblicazione degli annunci di vendita sul Portale delle vendite pubbliche, si allega vademecum operativo.
Inoltre, nei prossimi giorni seguirà un apposito articolo di approfondimento relativo alle concrete modalità di pubblicazione degli annunci di vendita sul portale.
 
 
 

News correlate

Pignoramento del TFR
Notizie > Esecuzioni