Esecuzioni

Concordato preventivo: ammissibilità dell’azione di risoluzione del contratto ad opera del creditore?


Attesa del creditore: divieto di azioni esecutive e cautelari

Una volta depositata la domanda di concordato preventivo i creditori, normalmente, si trovano purtroppo in una posizione di stasi. 
Nei loro confronti, infatti, è previsto il divieto di proporre azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore. 
Detta “paralisi” è stabilita dall’art. 168 l.f., il quale statuisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore.”
Orbene, in una tale situazione, ci si è chiesto se il creditore in bonis possa avanzare, dopo il deposito di una domanda concordataria, iniziative a tutela del proprio diritto, ricorrendo alle tipiche azioni approntate dall’ordinamento di fronte all’inadempimento del contratto, come ad esempio l’azione di risoluzione del contratto di locazione per un immobile locato al debitore. 
Vediamo, nell'approfondimento odierno, se ciò sia possibile.
 

Ratio del divieto – Tribunale di Venezia

Al fine di risolvere l’interrogativo che ci si è posto è opportuno, in prima analisi, comprendere quale sia la ratio sottesa al divieto stabilito dall’art. 168 l.f. 
La ratio del divieto, secondo quanto affermato dal Tribunale di Venezia con ordinanza n. 10805/2016 non è quella di vietare puramente e semplicemente qualsiasi azione individuale da parte dei creditori nei confronti del fallito, bensì impedire quelle azioni che siano in grado di depauperarne il patrimonio, così da pregiudicare il soddisfacimento delle pretese degli altri creditori concorrenti. 
L'azione di risoluzione è pacificamente ammessa nel caso in cui sia promossa prima della pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese. In questo caso, infatti, la risoluzione prescinde dall'assoggettamento alla procedura concorsuale.
È, invece, discussa in giurisprudenza l'ammissibilità della domanda di risoluzione promossa dopo la pubblicazione del ricorso, pur a fronte di un inadempimento preesistente.
Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza citata, si è mostrato incline ad una interpretazione restrittiva delle azioni vietate dall’art. 168 l.f. 
 

Ammissibilità dell’azione

Il Tribunale di Venezia, infatti, è arrivato alla conclusione che “deve ritenersi che non rientrano nel suddetto divieto le azioni giudiziarie prive di tale capacità di impoverimento patrimoniale come ad esempio, l’azione diretta alla risoluzione del contratto di locazione ed al rilascio dell’immobile locato.”
Orbene, tale conclusione prende le mosse dalla circostanza che “l’azione di risoluzione  non pregiudica gli interessi degli altri creditori poiché ha ad oggetto un bene che dal patrimonio del fallito è sempre rimasto estraneo.” 
Ad avvalorare il suddetto orientamento i giudici di merito hanno, infatti, affermato che “devono essere assicurati alla finalità del concordato non i beni di soggetti terzi detenuti dal debitore ma solamente i beni di effettiva proprietà dello stesso.”
 
 

News correlate

Pignoramento del TFR
Notizie > Esecuzioni





Il Portale delle vendite pubbliche
Notizie > Esecuzioni