Le recenti modifiche apportate dal Legislatore all’articolo 2929 bis comma 2 e 3 del codice civile hanno rivoluzionato l’esecuzione forzata e, in particolare, il pignoramento dei beni donati o concessi in trust. In particolare, l’articolo 4 co. 1-bis DL 59/2016 conv. in L. 119/2016, ha snellito e facilitato i pignoramenti nei confronti di quei debitori che, da non oltre un anno, abbiano donato oppure inserito un bene immobile di loro proprietà in un fondo patrimoniale.
La citata normativa di riforma, ha in particolare definito le modalità con cui il creditore può avviare il pignoramento e, dunque, l’esecuzione forzata ed “aggredire” beni sui quali il debitore abbia creato un “vincolo di indisponibilità” a titolo gratuito costituendo un fondo patrimoniale o un trust oppure che il debitore abbia semplicemente donato a terzi.
La nuova disciplina introdotta con la Legge di riforma è entrata in vigore già lo scorso 3 luglio 2016 ed è destinata a rivoluzionare la procedura esecutiva.
Esecuzione forzata: il pignoramento dei beni donati o inseriti in un fondo patrimoniale o in un trust
Il debitore, nel momento in cui costituisce un trust oppure un fondo patrimoniale, di fatto “crea” anche un vincolo di indisponibilità o di alienazione sullo stesso bene immobile o mobile. E’ chiaro che la costituzione del citato vincolo può pregiudicare i diritti e gli interessi del creditore. Ebbene, a seguito della citata normativa di riforma, il creditore che si trovi nella situazione appena descritta, può comunque procedere all’esecuzione forzata dei beni mobili o immobili sui quali il debitore ha costituito un “vincolo di indisponibilità” o che abbia donato a terzi.
Il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata su tali beni anche se non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia degli atti compiuti dal debitore. Dovrà, però, essere munito di titolo esecutivo e dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto posto in essere dal debitore è stato trascritto.
Anche il creditore anteriore che interviene - entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole – nell’esecuzione promossa da altri ha le stesse possibilità di procedere ad esecuzione forzata.
Esecuzione forzata di beni donati o in fondo patrimoniale: le modalità
Oltre ai requisiti e ai presupposti descritti nel paragrafo precedente, per procedere al pignoramento e, dunque, all’esecuzione forzata di beni donati o in fondo patrimoniale, il creditore deve seguire alcune fondamentali regole. Procediamo a descriverle, nel dettaglio, nel paragrafo che segue.
Come procedere all’esecuzione forzata: le regole principali
Se, in conseguenza o per effetto dell’atto posto in essere dal debitore, è stato trasferito un bene ad un terzo, il creditore dovrà esperire l’esecuzione forzata secondo le forme e le modalità dell’espropriazione contro il terzo proprietario.
Attraverso la citata espropriazione forzata, il creditore procedente è preferito rispetto ai creditori personali del terzo in sede di distribuzione della somma ricavata dalla procedura.
Se il debitore ha costituito o ha riservato una servitù, un diritto di uso, di abitazione oppure un diritto di usufrutto, il creditore dovrà pignorare il bene come se fosse “libero” ed esperire la relativa azione nei confronti del proprietario.
In tutti gli altri casi non descritti, l’espropriazione forzata deve essere esperita nei confronti del debitore applicando le norme previste nel nostro ordinamento.
Esecuzione forzata su beni donati, in trust o in fondo patrimoniale: le opposizioni
Anche nell’ambito dell’esecuzione forzata esperita su beni concessi in donazione oppure su beni inseriti in un trust o in un fondo patrimoniale, sono configurabili le opposizioni del debitore e del terzo proprietario. In particolare, possono utilmente presentare la loro opposizione all’esecuzione forzata anche qualsiasi altro soggetto che sia interessato alla conservazione del vincolo costituito su un determinato bene. I soggetti che abbiamo appena citato possono proporre opposizione all’esecuzione forzata in tali specifiche fatispecie:
- l’opposizione può essere presentata per contestare l’esistenza dei requisiti previsti dalla Legge;
- si può presentare l’opposizione all’esecuzione forzata per contestare la circostanza che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del debitore;
- l’opposizione può essere proposta anche quando il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai diritti e agli interessi del creditore.
Limiti all’esecuzione forzata su beni donati, in trust o in fondo patrimoniale
In ogni caso, l’esecuzione forzata non può essere esercitata in pregiudizio di quei diritti che il terzo esecutato abbia acquistato a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.