In data 16 maggio 2014 relativamente alla risoluzione del Pool di Banche dell'Accordo di Ristrutturazione del debito stipulato in data 27 novembre 2013 la EEMS Italia S.p.A. ha presentato la richiesta di concordato fallimentare con riserva, inviando il comunicato che segue:
Così come già anticipato nelle note di commento alla relazione finanziaria del primo trimestre 2014 (si veda il comunicato stampa del 14 maggio 2014 disponibile sul sito internet www.eems.com), rende noto che l'odierno Consiglio di Amministrazione, preso atto delle determinazioni assunte dal Pool di Banche e riservandosi comunque ogni successiva determinazione al riguardo, nelle more di una auspicata fase di negoziazione delle nuove condizioni di risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito con lo stesso Pool di Banche, ha deliberato di presentare domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica al deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo "in continuità" ovvero di tipo liquidatorio, fruendo delle opportunità offerte dalla recente riforma normativa della Legge Fallimentare. Tale normativa consente infatti il deposito di un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di legge, ovvero un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis Legge Fallimentare, entro il termine che verrà fissato dal Giudice competente.
Si riferisce in particolare che, dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, e sino al deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero all'omologazione del concordato preventivo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 (riduzione del capitale sociale oltre il terzo e al di sotto del minimo legale) codice civile, e non operano le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484, n. 4, codice civile.
EEMS rende noto infine che l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, per le motivazioni sopra riferite, e nello svolgimento della propria attività di direzione e coordinamento, di raccomandare alla società controllata Solsonica S.p.A. di presentare propria separata domanda di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L. Fall., prodromica anche in questo caso al deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F. ovvero di una proposta di concordato di tipo "in continuità" ovvero di tipo liquidatorio.
Si è quindi tenuta, appena dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. della quale si è sopra riferito, una riunione di Consiglio di Amministrazione della controllata Solsonica S.p.A., che, prendendo atto delle deliberazioni della società capogruppo, ha deliberato in tal senso.
EEMS provvederà ad aggiornare prontamente il Mercato per ogni aggiornamento in merito a tale procedura.