Esecuzioni

Corte di Giustizia tutela il diritto all'abitazione


Si tratta un diritto intangibile tutelato dall'Unione Europea. Se sono state inserite nel contratto clausole di garanzia sull'immobile abusive, l'ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva vendita all'asta) devono essere fermati.

I contratti di credito al consumo e le clausole abusive

Con la decisione della Corte di Giustizia Europea n. C-34/13 del 10 settembre 2014, i Giudici dell'Unione hanno affrontato il tema delle clausole abusive nei contratti dei consumatori, andandosi a riferire ai contratti di credito al consumo che prevedono la costituzione, a favore della banca o finanziaria, di un diritto di garanzia sull'immobile di abitazione del cliente.

Per la Corte UE “le disposizioni della direttiva 93/13/CEE(concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito fondato su clausole contrattuali, eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di un diritto reale di garanzia costituito sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, a condizione, però che detta normativa nazionale non renda praticamente impossibile o eccessivamente arduo l'esercizio dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore”.

E’ il giudice nazionale che deve verificare la condizione alla luce della normativa interna vigente, eventualmente andando a disapplicare le clausole abusive inserite nel contratto e/o adottando tutte le tutele, anche provvisorie, previste dall'ordinamento.

A cosa deve prestare attenzione il giudice nazionale

Entro tale valutazione, il giudice nazionale “deve prestare particolare attenzione alla circostanza che il bene dato in garanzia dal consumatore e oggetto di esecuzione forzata è il bene immobile che costituisce l'abitazione della famiglia del consumatore”. In questo caso, l’esecuzione forzata può essere immediatamente bloccata, a tutela del diritto inviolabile alla casa.

I principi affermati dalla Corte

In questa sentenza la Corte ha affermato i seguenti principi:

La tutela del consumatore deve essere effettiva. La Corte UE richiama anzitutto l'art. 38 della Carta che dispone che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori, nonché l'art. 47, che riguarda il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte ha poi ricordato che il sistema di tutela posto in atto dalla direttiva 93/13 tema di clausole abusive e tutela dei consumatori, è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo porterebbe ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse. La direttiva non contiene indicazioni sull’esecuzione dei beni oggetto di garanzia in caso di contratti di prestito conclusi dai consumatori.

La costante giurisprudenza, però, specifica che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata nel diritto dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività).

Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale

Il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale. I Giudici dell'Unione sottolineano che “la perdita dell'abitazione familiare è una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio” e, pertanto, “qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura”.

L'esecuzione forzata sulla prima casa va bloccata. La Corte ha sottolineato l'importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13. Nel diritto dell'Unione, il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale garantito dall'articolo 7 della Carta. Spetta al giudice di ciascuno Stato membro il dovere di prendere in considerazione tale diritto inviolabile nell'attuazione della direttiva 93/13.


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