Concordato Fallimentare

Annullamento del concordato fallimentare


I termini per l’annullamento del concordato

Ai sensi dell’art. 138 l.f. il concordato fallimentare può essere annullato entro sei mesi dalla scoperta del dolo, ma, comunque, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Sia che si tratti di risoluzione sia che si tratti di annullamento abbiamo la riapertura del fallimento, secondo le regole ordinarie di tale procedura ex art. 121 l.f.

Gli effetti dell'annullamento e della risoluzione sono quelli ordinari della riapertura del fallimento che sono stati, però, adattati, al fatto che il concordato fallimentare può essere stato eseguito solamente in parte.
Le azioni revocatorie possono essere riprese. Alla riapertura parteciperanno anche i nuovi creditori, ovvero i creditori che sono diventati tali dopo il concordato, e ciò è previsto anche nei casi normali di riapertura. I creditori, in questo caso, però, ricevono dei trattamenti particolari. Può accadere, infatti, che tali creditori conservino le garanzie per le somme a loro ancora dovute in base al concordato che è stato risolto o annullato. Non sono poi tenuti a restituire quanto sia già stato riscosso.

Se il proponente aveva offerto ai creditori garanzie per l'adempimento del concordato, questi creditori non saranno tenuti a restituirle e nemmeno dovranno restituire le somme che già hanno avuto. Intanto, nel nuovo concorso che si aprirà per effetto della riapertura, concorreranno con creditori antecedenti al concordato per il vecchio credito, ma detratto quanto hanno già avuto dal suo parziale adempimento.

 

Parte 2


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