Immaginiamo il caso in cui si insinui al passivo un credito relativo ad un rapporto commerciale posto in essere in data anteriore al fallimento. Come possiamo considerare la posizione del curatore fallimentare rispetto al passivo fallimentare?
Come afferma la Suprema Corte di Cassazione in più riprese, quella sulla posizione del curatore rispetto agli atti del fallito è una questione “in passato ampiamente discussa sia in dottrina che in giurisprudenza” .
Per quanto riguarda la dottrina, il curatore viene considerato parte formale in sostituzione del fallito, per altri è rappresentante dei creditori in sostituzione al fallito o quale parte in posizione di imparzialità (al pari del Pubblico Ministero) , per altri ancora un informatore speciale e assistente del giudice. Come vediamo, dunque, le posizioni, a seconda degli autori possono variare.
Per quanto riguarda la giurisprudenza, già nel 1990 le Sezioni Unite di Cassazione avevano sancito il principio secondo cui in sede di formazione del passivo il curatore opera come terzo rispetto agli atti del fallito. Molte sono state le decisioni in tema che sono seguite.
I giudici hanno inoltre rilevato un dato di fatto “del tutto incontestabile”: il curatore fallimentare, che non è successore del fallito, non ha partecipato al rapporto giuridico posto alla base della pretesa creditoria fatta valere in sede di ammissione.
In un’altra sentenza si evince che “nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il curatore assume una posizione di terzietà rispetto ai creditori concorsuali e rispetto al fallito e non gli possono quindi essere opposte le scritture prive di data certa anteriore al fallimento” (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465, FI, 2001, I, 3542).
Vanno ricordate però, due sentenze del 1992 in cui i giudici di Cassazione avevano ritenuto che il curatore avesse il ruolo di collaboratore del giudice, con la conseguenza che egli non fosse legittimato ad eccepire l’inopponibilità delle scritture per mancanza di data certa. Si tratta di due eccezioni rispetto alla rassegna giurisprudenziale rinvenibile.
A parte ciò, si deve comunque affermare che il curatore, rappresentando gli interessi dei creditori, svolge una funzione di gestione del patrimonio del fallito in posizione di terzietà.