Il curatore fallimentare è quel professionista nominato con la sentenza di fallimento al quale sono affidate una serie di attività connesse alla procedura fallimentare. Il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio fallimentare e di porre in essere tutta una serie di altre attività connesse alla sua funzione. Il curatore fallimentare ha grande autonomia operativa ed importanti poteri che è chiamato ad esercitare sotto la vigilanza del comitato dei creditori e del Giudice Delegato. In conseguenza dell’attività professionale da lui prestata, il curatore fallimentare ha ovviamente diritto ad un compenso. L’entità e l’importo di tale compenso sono state specificamente stabilite dal legislatore. Scopriamo insieme tutti gli importi dei compensi spettanti al curatore fallimentare.
Compenso del curatore fallimentare ai sensi del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
Il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2012 stabilisce gli importi che spettano al curatore fallimentare. Una parte degli importi sono commisurati al valore dell’attivo, altri sul passivo accertato mentre altri sono relativi alla continuazione dell’attività economica. I compensi del curatore fallimentare calcolati sulla base dell’attivo realizzato nell’ambito della procedura fallimentare e sono i seguenti:
- Se l'ammontare dell’attivo realizzato non supera euro 16.227,08: dal 12% al 14%;
- Ammontare da euro 16.227,08 fino ad euro 24.340,62: dal 10% al 12%;
- Ammontare da euro 24.340,62 fino ad euro 40.567,68: dall'8,50% al 9,50%;
- Ammontare da euro 40.567,68 fino ad euro 81.135,38: dal 7% all'8%;
- Ammontare da euro 81.135,38 fino ad euro 405.676,89: dal 5,5% al 6,5%;
- Ammontare da euro 405.676,89 ad euro 811.353,79: dal 4% al 5%;
- Ammontare da euro 811.353,79 fino ad euro 2.434.061,37: dallo 0,90% all'1,80%;
- Se l’ammontare dell’attivo supera euro 2.434.061,37: dallo 0,45% all'0,90%.
I compensi del curatore fallimentare calcolati sulla base del passivo accertato nell’ambito della procedura fallimentare sono riassunti nella seguente tabella:
- Se l'ammontare non supera euro 81.131,38: dallo 0,19% allo 0,94%;
- Se l'ammontare supera euro 81.131,38: dallo 0,06% allo 0,46%.
I compensi previsti per il curatore fallimentare per la continuazione dell'attività economica sono i seguenti:
- Sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio: 0,25%;
- sugli utili netti: 0,50%.
Compenso del curatore fallimentare: i criteri per la liquidazione degli importi
Il compenso spettante al curatore fallimentare viene liquidato dal Tribunale. Al Giudice spetta il compito di commisurare il compenso non solo in base alle tabelle sopra specificate ma anche tenendo conto del tipo di prestazione d’opera posta in essere dal curatore nonché dei risultati ottenuti e dell’importanza del fallimento. Il Tribunale, nella liquidazione del compenso spettante al curatore fallimentare dovrà altresì tener conto della sollecitudine con cui alcune attività e le operazioni sono state poste in essere e realizzate dal professionista. In ogni caso, il compenso liquidato spettante al curatore fallimentare non può essere inferiore ad euro 811,35. Tale limitazione viene meno nel caso di decadenza dalla funzione di curatore fallimentare.
Compenso del curatore fallimentare: il rimborso spese
Oltre al compenso previsto dalla Legge in considerazione dell’opera prestata, il curatore fallimentare ha anche diritto ad un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% che viene calcolato sull'importo del compenso liquidato dal Tribunale. Il curatore fallimentare ha altresì diritto al rimborso delle spese vive autorizzate dal Giudice e sostenute nel corso della propria attività professionale. Il rimborso delle spese vive deve essere provato mediante esibizione di documenti attestanti gli importi di cui si richiede il rimborso.
Compenso del curatore fallimentare: l’indennità di missione
Se, nell’esercizio del proprio incarico, il curatore fallimentare è chiamato ad effettuare trasferimenti fuori dalla propria residenza, avrà diritto all’indennità di missione. Si tratta del trattamento economico di missione che viene di norma corrisposto agli impiegati civili dello Stato che abbiano la qualifica di “primo dirigente”.
Compenso del curatore fallimentare: la predisposizione del programma di liquidazione dopo la riforma
La riforma intervenuta con D.L. 83/2015, ha sancito un termine massimo entro il quale il curatore fallimentare deve redigere il programma di liquidazione. In particolare, detto termine è di 60 giorni dalla redazione dell’inventario e di non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Se il curatore omette di predisporre il programma di liquidazione nei termini previsti dalla Legge, si vedrà revocare l’incarico per giusta causa. Nel programma di liquidazione dovrà essere anche indicato il termine entro cui verrà completata la liquidazione dell’attivo fallimentare. Infine, il curatore fallimentare – previa autorizzazione del Giudice Delegato – può affidarsi a società specializzate per esperire alcune delle incombenze connesse alla procura di liquidazione del compenso.