Fallimento

Il fallimento: procedimento, organi ed effetti della sentenza


E' il Tribunale in composizione collegiale a decidere sull'istanza di fallimento presentata dal debitore oppure dal creditore o dal Pubblico Ministero. Il procedimento, ex art. 15 L.F., segue le modalità previste per i procedimenti in camera di consiglio.

Il procedimento fallimentare: la convocazione del debitore

La Legge Fallimentare ha subito una profonda modifica nel corso degli anni. Il legislatore, in particolare, ha riformato la parte della Legge Fallimentare relativa alla convocazione del debitore. La lettera della legge ante riforma, infatti, non assicurava un vero e proprio contraddittorio tra le parti. L'art. 15 comma 2 L.F. riformato stabilisce: "il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento". Sempre il comma 2 dell'art. 15 prevede che "nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento". Per semplificare l'intera procedura, poi, il legislatore ha previsto che sia il decreto di convocazione che il ricorso debbano essere notificati, a cura della cancelleria del Tribunale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Tale indirizzo deve risultare dal registro delle imprese oppure dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata dei professionisti.

Il decreto apposto in calce al ricorso:

  1. deve espressamente indicare che l'intero procedimento è volto all'accertamento di quei presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore;
  2. deve fissare un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza: è in questo termine che le parti devono presentare le memorie e depositare i documenti e le relazioni tecniche.

L'imprenditore, in ogni caso, dovrà depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la documentazione attestante la situazione economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata.

La sentenza dichiarativa di fallimento

Il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore con sentenza. In essa il Tribunale:

    • nomina il Giudice delegato per la procedura;
    • nomina il curatore;
    • ordina al'imprenditore fallito di depositare i bilanci, l'elenco dei creditori e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
    • assegna un termine non maggiore di trenta giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande a quei creditori e ai terzi, che eventualmente vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito;
    • fissa il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza durante la quale si procederà ad esaminare lo stato passivo entro il termine perentorio di 120 giorni dal deposito.

Inoltre, 30 giorni prima dell'adunanza dei creditori, eventuali terzi o creditori che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito possono presentare le domande di insinuazione.

Sentenza dichiarativa di fallimento: effetti

Ex art. 133, comma 1, la sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore inizia a produrre i suoi effetti dalla data della pubblicazione. Tali effetti - ex art. 17 comma 2 della Legge Fallimentare, si producono nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. L'art. 18 r.d. n. 267/1942 stabilisce che, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, può essere proposto appello entro trenta giorni.

Gli organi del procedimento fallimentare

L'art. 23 Legge Fallimentare stabilisce che il Tribunale Fallimentare è sostanzialmente investito dell'intera procedura. E' il Tribunale che provvede alla nomina, revoca o sostituzione degli organi del fallimento. Essi sono: giudice delegato, curatore e comitato dei creditori. Vediamo, nel dettaglio, come sono cambiati i poteri ed i compiti dei diversi organi del fallimento dopo la riforma.

Il giudice delegato dopo la riforma

La riforma della Legge Fallimentare ha modificato e ridimensionato di gran lunga il ruolo del Giudice Delegato al quale, prima della riforma, spettavano molti più poteri. Il legislatore della riforma ha attribuito una maggiore autonomia al curatore e al comitato del creditori. Prima della citata riforma, il giudice delegato dirigeva le intere operazioni del fallimento. Oggi il nuovo art. 25 Legge Fallimentare stabilisce che il giudice delegato controlla e vigila sulla regolarità della proceduta, ha il potere di approvare il programma di liquidazione e si pronuncia sulle domande di ammissione al passivo formulate dai creditori.

I poteri del curatore fallimentare

Molti più poteri sono stati attribuiti al curatore. Ex art 31 L.F., il curatore amministra il patrimonio fallimentare e compie tutte quelle operazioni necessarie e strumentali per la gestione dell'intera procedura. La riforma ha inoltre attribuito i seguenti poteri al curatore:

    1. appone i sigilli sui beni appartenenti al debitore;
    2. forma lo stato passivo: tale funzione, prima della riforma, era attribuito al giudice delegato;
    3. redige l'inventario;
    4. compila l'elenco dei creditori con puntuale indicazione dei rispettivi crediti, dei diritti di prelazione e degli eventuali altri diritti reali;
    5. redige il bilancio dell'ultimo esercizio;

Insieme al comitato dei creditori, il curatore fallimentare ha un ruolo molto importante, molto più autonomo rispetto al passato. Tale organo, infatti, ha il potere di effettuare le scelte più opportune per meglio amministrare e gestire l'intera procedura fallimentare. Questo potere viene esercitato sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori: compiti e poteri

Prima della riforma, il comitato dei creditori aveva solo il compito di esprimere il proprio parere su richiesta del curatore e solo nei casi obbligatori. Dopo la riforma del 2006, tale organo ha acquisito tutta una serie di rilevanti competenze. Il comitato viene nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento. Tale organo è formato da tre o da cinque membri scelti tra i creditori. Ha il compito di assicurare e garantire una rappresentanza degli interessi dei creditori e vigila sull'operato del curatore. Il comitato dei creditori autorizza, altresì, gli atti del curatore stesso e rilascia pareri su richiesta del Tribunale o del giudice delegato e nei casi previsti dalla legge.


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