La fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta risponde ad una esigenza imprescindibile: ogni imprenditore è infatti tenuto ad organizzare la contabilità della sua impresa in maniera chiara, sistematica e diligente. Nel momento in cui l’imprenditore omette questa specifica attività, entrano in gioco i reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta documentale.
Ogni imprenditore sa bene quanto sia importante organizzare al meglio la tenuta delle scritture contabili: è da esse, infatti, che è possibile evincere le utili informazioni sull’andamento dell’azienda, sul capitale investito. Le informazioni risultanti dalle scritture contabili, inoltre, sono una vera e propria garanzia anche per gli eventuali terzi che decidano di entrare in contatto con l’azienda.
Nel nostro articolo ci occuperemo della fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta documentale disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare.
La bancarotta fraudolenta ex articolo 216 L.F.
La fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta documentale è espressamente tipizzata dal comma 2 dell’articolo 216 della Legge Fallimentare che stabilisce: “È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- (…)
- ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”.
Come si potrà facilmente intuire, la Legge Fallimentare intende tutelare gli interessi dei creditori dell’imprenditore che hanno diritto ad essere correttamente informati sulle vicende sia contabili che patrimoniali dell’impresa. Soltanto attraverso le scritture contabili, infatti, i creditori e gli eventuali terzi che vogliano entrare “in affari” con l’imprenditore potranno conoscere in maniera approfondita lo “status” dell’impresa e la sua “solidità”.
Bancarotta fraudolenta documentale: l’imprenditore commerciale
Dalla semplice lettura dell’articolo 216 della Legge Fallimentare si può facilmente evincere che il soggetto attivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale è l’imprenditore commerciale. La nozione di “imprenditore commerciale” deve essere ricavata dalla lettura dell’articolo 2195 del codice civile. Al riguardo, è opportuno effettuare una precisazione. Dobbiamo, infatti, distinguere tra:
- bancarotta propria: la fattispecie delittuosa è integrata quando il fatto è commesso da un imprenditore individuale fallito. Inoltre, il fatto può essere commesso anche dai soci “illimitatamente” responsabili nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni;
- bancarotta impropria: in questo caso, la fattispecie delittuosa è commessa da un soggetto diverso dall’imprenditore fallito come, ad esempio,un direttore generale, un amministratore, un liquidatore oppure un sindaco di una società commerciale.
Bancarotta fraudolenta documentale: l’elemento soggettivo
Nell’ambito della fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta documentale, occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il soggetto agente agisca per una finalità particolare e l’ipotesi in cui – per integrare il reato – è sufficiente che il soggetto agente abbia la volontà di realizzare tutti gli elementi propri del fatto tipico.
Distinguiamo, allora, tra:
- dolo generico: che sussiste nel momento in cui l’imprenditore tiene irregolarmente le scritture ed i libri contabili allo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio;
- dolo specifico: che sussiste nel caso in cui il soggetto agente distrugge, falsifica oppure sottrae le scritture ed i libri contabili con lo scopo di procurare a sé oppure ad altri un “ingiusto” profitto.
Bancarotta fraudolenta documentale: l’elemento oggettivo
Quanto all’elemento oggettivo, la condotta del soggetto agente deve avere necessariamente ad oggetto le scritture contabili oppure i libri la cui tenuta è prescritta dalla Legge. Stiamo parlando, in particolare, delle scritture obbligatorie previste agli articoli 2214, 2421, 2478 del Codice Civile.
Ricordiamo il libro giornale, il libro degli inventari, i libri sociali (il libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale).
Inoltre, è necessario precisare che anche le scritture non obbligatorie possono essere oggetto materiale del reato d bancarotta fraudolenta documentale. Ciò solo nel caso in cui la loro mancanza impedisca effettivamente la "ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari".
Bancarotta fraudolenta documentale: la condotta del soggetto agente
Infine, diamo uno sguardo alla condotta del soggetto agente che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, la condotta può estrinsecarsi nella:
- sottrazione delle scritture e dei libri contabili;
- distruzione;
- falsificazione;
- tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.