Le varie tipologie di reato
La bancarotta è uno dei principali reati che può essere compiuto dal soggetto fallito.
La sentenza dichiarativa di fallimento, pertanto, è condizione necessaria affinché possa verificarsi detta tipologia di illecito.
Da dove deriva il termine bancarotta? Detta terminologia deriva dall’uso, previsto in epoca medievale, di rompere il tavolo dei commercianti o dei banchieri nel momento in cui, a causa di mancanza di denaro, non potevano più prestare il proprio servizio.
Per questo motivo, quindi, il loro banco di lavoro veniva distrutto.
Il reato di bancarotta è previsto e disciplinato dalla Legge Fallimentare ed a seconda che il soggetto fallito abbia agito con dolo o con colpa, è possibile identificare il reato di bancarotta fraudolenta o di bancarotta semplice.
Bancarotta fraudolenta
Dalla lettura dell’art. 216 L.F. è possibile distingue tre tipologie di bancarotta fraudolenta.
- patrimoniale: è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 17819/2017, “la bancarotta fraudolenta patrimoniale si giustifica, dato il rapporto di specialità specifica, solo se l'ingiustificato distacco di una parte del valore del bene, frutto dell'atto infedele dell'amministratore, sia anche espressione di una consapevole e concreta esposizione a pericolo degli interessi dei creditori.
- documentale: la stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
- preferenziale: è punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Bancarotta semplice
Il reato di bancarotta semplice, invece, è previsto dall’art. 217 L.F..
Questa fattispecie criminosa si concretizza quando l’imprenditore, prima della dichiarazione di fallimento, ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in azioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, ha compiuto azioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, o non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
La pena prevista nello specifico è quella della reclusione da sei mesi a due anni.
Stessa pena è prevista anche nel caso in cui il fallito, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Rispetto alla bancarotta fraudolenta, che può essere compiuta prima (art. 216 n.1 – 216 n.2) e dopo (art. 216 comma 2) la dichiarazione di fallimento, per quel che concerne la bancarotta semplice, essa è configurabile solo come pre-fallimentare.
Bancarotta impropria: bancarotta commessa da soggetti diversi rispetto al fallito
I reati sopra citati, oltre che dal soggetto fallito, possono essere commessi anche da altre figure specificatamente individuate.
In questi casi si parla di bancarotta impropria ed i soggetti tassativamente indicati sono:
- gli amministratori
- i direttori generali
- i sindaci
- i liquidatori di società dichiarate fallite
Corrispettivamente al reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato il reato di fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223 L.F.), mentre rispetto al il reato di bancarotta semplice è previsto il reato di fatti di bancarotta semplice (art. 224 L.F.)
Sulla base di quanto disposto dall’art 223 L.F., i citati soggetti per integrare detta fattispecie devono aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dagli artt. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali), 2621 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti) 2627 c.c. (legale ripartizione degli utili e delle riserve) 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante) 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori) 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale) 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), oppure devono aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Invero, per integrare il reato di “fatti di bancarotta semplice”, agli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, devono: 1) aver commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo 217 L.F.; 2) aver concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.