L’articolo 217 della Legge Fallimentare disciplina la fattispecie delittuosa del reato di bancarotta semplice. La citata norma stabilisce che: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
- ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.”
Sempre l’articolo 217 della Legge Fallimentare individua, poi, la fattispecie delittuosa della “bancarotta semplice documentale” laddove stabilisce che: “La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.
Bancarotta semplice documentale: il bene giuridico protetto
Come si potrà notare, nel reato di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico protetto è la corretta informazione relativa alle vicende e situazioni contabili dell’impresa: le scritture e i libri contabili, infatti, rappresentano lo strumento principale attraverso cui i creditori o eventuali terzi possono avere una conoscenza precisa, dettagliata e documentata delle condizioni in cui versa il patrimonio dell’imprenditore fallito.
Il soggetto attivo del reato di bancarotta semplice documentale
Unico soggetto attivo del reato di bancarotta semplice documentale è l’imprenditore commerciale.
La bancarotta fraudolenta
Differisce dalla bancarotta semplice (e dalla bancarotta semplice documentale) la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta. Il reato è tipizzato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare che stabilisce: “E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”
Sempre l’articolo 216 L.F. precisa che “La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione”.
Siamo nell’ambito della fattispecie delittuosa della “bancarotta fraudolenta documentale” che, nel paragrafo che segue, differenzieremo dalla bancarotta semplice documentale.
Le differenze tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale
La prima fondamentale differenza tra le due fattispecie delittuose, può essere così sintetizzata:
- la bancarotta fraudolenta documentale è un reato dai danno che coinvolge anche la scritture contabili facoltative. L’elemento soggettivo che connota tale fattispecie delittuosa è il dolo specifico in quanto lo scopo perseguito dal soggetto agente è quello di “conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o di arrecare un pregiudizio ai creditori,”;
- la bancarotta semplce documentale è un reato di pericolo presunto che coinvolge soltanto le scritture contabili obbligatorie. L’elemento soggettivo che connota tale fattispecie delittuosa è il dolo generico in quanto l’imprenditore ha “tenuto i libri o le altre scritture contabili in modo irregolare con lo scopo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
Infine, è importante evidenziare che nella bancarotta fraudolenta semplice la condotta deve aver riguardato libri o altre scritture dei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento mentre nella bancarotta fraudolenta tale condotta deve essere stata messa in pratica durante la procedura fallimentare.