L’amministrazione straordinaria è quella procedura che si applica ad imprese e a gruppi di imprese di grandi dimensioni che versino in stato di crisi. Tale procedura ha come finalità principale quella di mantenere “in vita” la continuità dell’attività di impresa evitando dunque il dissesto economico e finanziario, tutelando la produttività e i livelli occupazionali dell’azienda. Un po’ come avviene nella procedura fallimentare, anche nell’amministrazione straordinaria viene sovente in rilievo il problema dei crediti prededucibili. Nel nostro articolo analizzeremo alcuni importanti aspetti relativi alla prededucibilità dei crediti nell’amministrazione straordinaria e ci soffermeremo sulla responsabilità del commissario che è chiamato a liquidare l’attivo.
La disciplina dei crediti prededucibili nell’amministrazione straordinaria
Innanzitutto, sono considerati crediti prededucibili quelli definiti da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione oppure in funzione delle procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare. I crediti prededucibili, in particolare, devono essere soddisfatti con preferenza, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 111 della Legge Fallimentare.
Per comprendere la reale portata dell’affermazione che abbiamo appena effettuato, giova riportare integralmente il testo dell’articolo 111 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che: “Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
- per il pagamento dei crediti prededucibili;
- per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1”
Come si sarà facilmente intuito, la disposizione appena riportato disciplina uno degli aspetti fondamentali della fase della distribuzione delle somme andando a determinare l’ordine con cui i diversi creditori devono essere soddisfatti. I crediti prededucibili, in particolare, hanno una prevalenza assoluta rispetto alle altre categorie.
La prededucibilità nell’amministrazione straordinaria e la responsabilità del commissario
La prededucibilità nell’amministrazione straordinaria è senza dubbio collegabile a tutti quei crediti che siano sorti dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza dell’imprenditore. Tali crediti, in particolare, sorgono per gestire il patrimonio del debitore e per continuare l’attività d’impresa. In particolare, la disciplina della prededucibilità trova applicazione sia nella fattispecie in cui la gestione dell’impresa sia demandata all’imprenditore/debitore sia nel caso in cui sia lasciata al commissario giudiziale. Come abbiamo appena sottolineato, i crediti prededucibili nell’amministrazione straordinaria sono considerati al primo posto nell’ordine dei pagamenti. La dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel considerare che, se il commissario non rispetta tale regola di soddisfacimento, potrebbe incorrere in responsabilità personale. E’ necessario però sottolineare che l'inadempimento del commissario può verificarsi solo nel caso in cui il debito prededucibile sia scaduto e nel caso in cui vi sia la materiale disponibilità di mezzi liquidi che possano essere utilizzati per il soddisfacimento del credito.
Da ciò deriva che, fino a quanto l’attivo non sia sufficiente a liquidare i crediti prededucibili scaduti, il commissario non potrà essere ritenuto inadempiente.
In questo senso, occorre ricordare la natura risanatoria e conservativa dell’amministrazione straordinaria: tale procedura conferisce infatti ampi margini di discrezionalità agli organi e dunque al commissario stesso. In ogni caso è bene sottolineare che la discrezionalità del commissario straordinario non deve e non può sfociare in mero arbitrio ma deve essere sempre collegata alla realizzazione di quanto stabilito nel piano e nel programma di risanamento dell’impresa o del gruppo di imprese.
Tale principio deve essere necessariamente applicato anche alla liquidazione dei crediti prededucibili. Alla luce di tale ragionamento, dunque, non può e non deve sussistere la mora debendi nella fattispecie in cui il commissario non abbia potuto liquidare l’attivo perché quest’ultimo era costituito esclusivamente da beni aziendali indispensabili per continuare l’esercizio dell’impresa. Allo stesso modo, non può sussistere inadempimento del commissario straordinario nel caso in cui non abbia potuto liquidare l’attivi in seguito, ad esempio, ad una infruttuosa vendita dei beni o della cessione dell’azienda.
Parallelamente, sarà configurabile l'inadempimento del commissario straordinario quando, pur avendo disponibilità liquide sufficienti non abbia comunque provveduto al pagamento dei crediti prededucibili.