Amministrazione Straordinaria

Le grandi imprese in difficoltà possono ricorrere all’amministrazione straordinaria


Procedura concorsuale

L’Amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che mira alla conservazione del patrimonio produttivo dell’azienda, attraverso la prosecuzione, la riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. 
Questa procedura, quindi, non mira alla liquidazione dell’azienda bensì al recupero dell’equilibrio economico della stessa.
L’istituto in esame trova una sua prima regolamentazione con la l. 95/1979. 
Il Legislatore, poi, è intervenuto più volte a modificare detta normativa: innanzitutto con il d.lgs. 270/1999 (Legge Prodi-bis); in secondo luogo, poi, la disciplina generale è stata affiancata da una disciplina speciale dedicata alle imprese di grandissime dimensioni (l. 39/2004).

 

 

I requisiti per poter accedere all’amministrazione straordinaria

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 270/1999, l’ammissione straordinaria si applica alle imprese commerciali, sia individuali che collettive, ad esclusione delle società cooperative, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: 
  • un numero complessivo di lavoratori subordinati, compresi quindi anche quelli posti in cassa integrazione, non inferiore a 200 da almeno un anno; 
  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e che presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
L'ammissione alla procedura avviene, tuttavia, solo dopo un periodo di osservazione, al termine del quale il Tribunale decide se le prospettive di risanamento sono concrete. In caso contrario viene dichiarato il fallimento
 

La procedura

L’amministrazione straordinaria si articola nelle seguenti fasi:
  • presentazione dell’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presso il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale: viene data la possibilità di depositare il ricorso per accedere alla procedura all’imprenditore o ai creditori. L’istanza può essere presentata anche dal pubblico ministero o dallo stesso tribunale d’ufficio.
  • verifica preliminare: il tribunale controlla la presenza di tutti i requisiti per l’ammissione della procedura; 
  • sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: con la stessa il Tribunale nomina il Giudice Delegato, 1 o 3 commissari giudiziali secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico (MISE);
  • fase di osservazione: Il commissario giudiziale, esaminate le scritture contabili e i bilanci, la consistenza e la composizione del patrimonio nonché la posizione dell’impresa nel mercato, deve depositare in cancelleria e trasmettere al Ministero una relazione contenente una descrizione delle cause dell’insolvenza e una valutazione motivata sulla sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
  • apertura da parte del Tribunale della procedura di amministrazione straordinaria previa proposizione di un programma di risanamento
 

Programma di risanamento

Abbiamo detto che le imprese dichiarate insolventi, al fine di essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, devono prospettare il recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali. 
Detta prospettazione deve realizzarsi, alternativamente: 
  1. tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno. 
  2. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni. 
Nel caso di avvio della procedura, viene nominato un commissario straordinario il quale ha il compito di attuare il programma di risanamento
Con l’ammissione alla amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni dei soggetti ammessi alla procedura.
 

Chiusura dell’amministrazione 

Il d.lgs. 270/1990 indica alcuni casi in cui la procedura dell’amministrazione straordinaria cessa. 
Nello specifico:
  • Nel caso in cui la procedura venga convertita nella procedura fallimentare: la richiesta di conversione deve provenire da commissario straordinario quando risulta che la procedura non può essere utilmente proseguita; 
  • Nel caso in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali e nel termine di scadenza del programma sia avvenuta l’integrale cessione dei complessi indicati; 
Inoltre, secondo quanto previsto nell’art. 74 del citato decreto, la procedura di amministrazione finanziaria si chiude: 
  • se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 
  • se, anche prima del termine di scadenza del programma, l’imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  • con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
E’ espressamente stabilito che la chiusura della procedura deve essere dichiarata con decreto motivato dal Tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell’imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d’ufficio
 

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