Procedura concorsuale
I requisiti per poter accedere all’amministrazione straordinaria
- un numero complessivo di lavoratori subordinati, compresi quindi anche quelli posti in cassa integrazione, non inferiore a 200 da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio e che presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.
La procedura
- presentazione dell’istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza presso il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale: viene data la possibilità di depositare il ricorso per accedere alla procedura all’imprenditore o ai creditori. L’istanza può essere presentata anche dal pubblico ministero o dallo stesso tribunale d’ufficio.
- verifica preliminare: il tribunale controlla la presenza di tutti i requisiti per l’ammissione della procedura;
- sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: con la stessa il Tribunale nomina il Giudice Delegato, 1 o 3 commissari giudiziali secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico (MISE);
- fase di osservazione: Il commissario giudiziale, esaminate le scritture contabili e i bilanci, la consistenza e la composizione del patrimonio nonché la posizione dell’impresa nel mercato, deve depositare in cancelleria e trasmettere al Ministero una relazione contenente una descrizione delle cause dell’insolvenza e una valutazione motivata sulla sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
- apertura da parte del Tribunale della procedura di amministrazione straordinaria previa proposizione di un programma di risanamento.
Programma di risanamento
- tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno.
- tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni.
Chiusura dell’amministrazione
- Nel caso in cui la procedura venga convertita nella procedura fallimentare: la richiesta di conversione deve provenire da commissario straordinario quando risulta che la procedura non può essere utilmente proseguita;
- Nel caso in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali e nel termine di scadenza del programma sia avvenuta l’integrale cessione dei complessi indicati;
- se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- se, anche prima del termine di scadenza del programma, l’imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.