In pratica, in che cosa consiste il cosiddetto cram down fiscale di cui sentiamo tanto parlare? Cosa significano letteralmente in italiano queste parole inglesi? Inoltre, entrando poi in dettaglio, quando la giurisprudenza ha deciso in merito al prolungamento forzato dell'accordo anche se si presentano votazioni non favorevoli? Si tratta semplicemente della ristrutturazione forzata del passivo. Questa pratica avviene quando un'azienda in fase di crisi economica decide di presentare una proposta per cercare di soddisfare, almeno in maniera parziale, i suoi creditori e, di conseguenza, il Tribunale, accetta in toto o applicando modifiche arbitrarie il piano ricevuto, nonostante la presenza di obiezioni nei confronti dei contenuti presenti nel suddetto piano da parte dei creditori interessati.
Quando si ricorre al cram down fiscale?
Generalmente si ricorre all'attuazione del cram down fiscale ogni volta che un Tribunale rileva gli sforzi concreti che un debitore sta mettendo in atto nel tentativo di pagare i creditori per provare a superare un momento di crisi e riorganizzarsi nel proseguo della propria attività. Quindi il Tribunale opera da mediatore tra le parti interessati per cercare di trovare un accordo e far sì che il piano proposto sia adottato. Nel caso in cui il Tribunale rilevi che il risultato non è perseguibile, può attivarsi per proporne uno o, in alternativa, può chiedere ai creditori di creare un loro piano alternativo. Una volta che il Tribunale ha deciso di approvare il piano, anche senza il sostegno dei creditori, il debitore deve attivare il piano.
Andiamo però a vedere quanto pronunciato in termini di cram down fiscale dal Tribunale della Spezia, nella data del 14 gennaio 2021. Il Giudice ha ammesso, secondo la norma dell'art. 10 Legge 3/2012, la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da parte di un debitore che ha sottoposto a disposizione della procedura risorse pari all'ammontare di 241. 60,00. I debiti maturati in questione riguardavano le spese prededucibili che dovevano essere riconosciute al difensore, al gestore che si era occupato della procedura di accordo della crisi in corso, ai soggetti ausiliari del giudice (ossia il custode, il delegato alla vendita e l' esperto stimatore), a un congiunto, a istituti di credito nell'ambito dei crediti ipotecari, all'Erario per quanto riguarda l'aspetto del' Iva non pagata.
Precedente importante di applicazione del cram down
Il piano presentato aveva ricevuto il parere negativo di un istituto finanziario e dell'Agenzia delle Entrate. Il gestore delle crisi si ritrovò quindi a concludere per la mancata approvazione della proposta dal 60% dei soggetti creditori interessati ammessi al voto. Il giudice spezzino, riferendosi al cram down fiscale e richiamandosi alla normativa, esaminata la disciplina della procedura di concordato preventivo in tema di voto della massa creditoria, per poi passare all'esamina della procedura di accordo di composizione della crisi in tema di voto ha voluto ricordare che il sacrificio significativo delle pretese creditorie costituisce elemento insito alle caratteristiche e finalità della procedura di accordo di composizione della crisi, andando a distinguere le ipotesi di obbligazioni oggetto di accordi precedenti e non oggetto di accordi precedenti.
Quindi nel febbraio scorso il Giudice del Tribunale di La Spezia ha voluto richiamare i creditori, sia quelli ammessi al voto che quelli non ammessi, per far presente alle parti interessate che le votazioni si erano concluse nel seguente modo: i titolari del 53,84% dei crediti, tra cui l'Agenzia delle Entrate, si erano espressi in maniera contraria al piano sottopostogli, mentre il 46,16% circa del totale dei crediti spettanti ai soggetti ammessi al voto ha deciso di dare il proprio sostegno al piano esprimendo parere positivo. Il Giudice ha evidenziato come la percentuale dei voti positivi fosse inferiore rispetto a quella minima prevista per l'approvazione dalla Legge di riferimento. Ricordiamo che questa percentuale è attestata al 60% dei creditori aventi diritto a esprimere il voto.
Quanto comunicato in merito
Il presente Giudice appartenente al tribunale de La Spezia prima di comunicare la sua decisione finale ha voluto far presente alle parti che sempre restando all''art. 4 ter co. 1 lettera nel Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020 che prevede all'art. 12 Legge 3/2012 l' aggiunta del comma riportante come il tribunale omologato l'accordo di composizione della crisi anche in presenza di mancata di adesione dell'amministrazione finanziaria quando questa adesione risulta essere decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, rimanendo sempre sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo dì composizione della crisi, l'offerta soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infatti si deve dunque intendere che questa disciplina viene resa applicabile anche alle procedure in materia di accordo che riguardano la composizione stessa della crisi pendente alla data di entrata in vigore della Legge 176/2020, stiamo cioè facendo particolare riferimento alla data specifica del 25 dicembre dell'anno 2020, inoltre una disciplina simile è già analogamente entrata in vigore, sempre facendo riferimento ad altre procedure di tipo concorsuale, sempre previste dall'ordinamento in vigore, cioè per quel che riguarda il loro concordato preventivo e, allo stesso tempo, tutti gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Quindi è stata emessa dal tribunale di La Spezia la seguente nuova disposizione in termini di cram down fiscale, precedente che fa legislazione.
Nuova disposizione di cram down fiscale
Il legislatore ha disposto alla Pubblica Amministrazione di aderire alle proposte di composizione giudiziaria della crisi offerenti la possibilità di soddisfare il credito erariale rispetto ad altre alternative. In questo caso, il Giudice, esaminando il caso di specie dopo aver rilevato come l'Agenzia delle Entrate fosse munita di un voto decisivo per l'approvazione e che il creditore erariale viene soddisfatto maggiormente dall'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi rispetto all'ipotesi alternativa della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter e ss. della legge n. 3/2012 ha seguito una nuova strada. Il procedimento si è svolto nel rispetto delle forme previste dall'art 12 della legge n. 3/2012 che disciplina l'accordo di composizione della crisi.
Primo caso di cram down fiscale con voto a sfavore
Questa recente sentenza si è dimostrata molto importante perché rappresenta il primo caso di cram down fiscale applicato alla composizione della crisi da sovra indebitamento. Infatti d'ora in poi potrebbe venire esteso anche all'ambito degli accordi di ristrutturazione. Inoltre, questa sentenza risulta essere molto importa perché mostra una posizione ben precisa in relazione alla possibilità di applicazione del cram down sia fiscale che previdenziale, non solo in caso di mancata 'approvazione del piano, ma anche quando viene esplicitamente espresso voto contrario. Come abbiamo visto l'Agenzia delle Entrate i era ufficialmente espressa contro a questo piano di rientro presentato presso il tribunale de La Spezia, ma il Giudice ha deciso di agire diversamente.