Bancarotta

Configurabilità della bancarotta preferenziale nel pagamento dei tributi


Il reato fallimentare della bancarotta preferenziale è una fattispecie delittuosa che punisce quell’imprenditore che, volutamente, preferisce soddisfare alcuni creditori a svantaggio di altri. In definitiva, il reato di bancarotta preferenziale punisce l’imprenditore che viola il fondamentale principio della par condicio creditorum. La bancarotta preferenziale è, in particolare, quel reato fallimentare che maggiormente si concretizza nella prassi: pensiamo all’imprenditore che decide di utilizzare le sue ultime risorse economiche e finanziare per soddisfare i creditori più insistenti.

La norma che disciplina il reato di “bancarotta preferenziale”

L’articolo 216 della Legge Fallimentare individua il reato di bancarotta preferenziale. In particolare, la citata norma stabilisce che: “(…)è punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".

Bancarotta preferenziale: il bene giuridico protetto dalla norma

Il bene giuridico protetto dall’articolo 216 della Legge Fallimentare è il principio della par condicio creditorum previsto dall’articolo 2741 del codice civile. La citata norma stabilisce che: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.”

L’elemento oggettivo nel reato di bancarotta preferenziale

La condotta del soggetto agente nel reato di bancarotta preferenziale può concretizzarsi nelle seguenti azioni:

  1. eseguire dei pagamenti;
  2. simulare titoli di prelazione a favore di alcuni creditori a danno di altri.

Il pagamento dei tributi può integrare il reato di bancarotta preferenziale?

Abbiamo appena esaminato a fattispecie delittuosa della bancarotta preferenziale e abbiamo specificato quali sono i comportamenti e le azioni che possono integrare tale reato fallimentare. In questo paragrafo ci chiediamo se anche il pagamento dei tributi da parte dell’imprenditore possa integrare il reato di cui ci stiamo occupando, specialmente nella fattispecie in cui le ultime risorse a disposizione dell’imprenditore poi fallito siano state impiegate per pagare l'Erario.

Ebbene, non possiamo non iniziare il nostro approfondimento citando l'art. 2752 del codice civile che specifica che “hanno privilegio generale sui mobili del debitore” tutta una serie di crediti dello Stato (come, ad esempio, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi…)

Ovviamente, anche nel caso di pagamento dei tributi, ben potrebbero esserci alcuni creditori privilegiati che subirebbero un danno proprio in conseguenza di tale pagamento. Ebbene, sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 5921/2015, ha accolto il ricorso di un liquidatore che aveva considerato come principale la regola della par condicio creditorum e non aveva trattato in maniera preferenziale l'Erario rispetto ai restanti creditori privilegiati: tale liquidatore, in particolare, aveva soddisfatto i creditori privilegiati “tralasciando” i tributi da corrispondere all’Erario. Nel caso specifico, inoltre, la Suprema Corte riteneva applicabile al liquidatore la scriminante putativa prevista dall’articolo 51 del codice penale in grado di escludere il fumus commissi delicti. Ricordiamo che la citata norma prevista dal codice penale esprime il principio di non contraddizione secondo cui un fatto che costituisce esercizio di una facoltà oppure di un obbligo (come nel caso specifico del liquidatore) non può, allo stesso tempo, essere qualificato come reato.

Diverso è il caso, invece, del pagamento coattivo del tributo effettuato in seguito ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ebbene la dottrina, in questa fattispecie, riconosce la natura di reato di bancarotta preferenziale a carico di quel debitore che non ha in alcun modo “resistito” – pur avendo tutti gli strumenti per farlo - a soddisfare l’Erario con il solo scopo di favorire il creditore ricorrente a danno degli altri. Secondo la dottrina maggioritaria, infatti, nella fattispecie appena esaminata, non può essere in alcun modo esclusa la “componente volontaristica del pagamento” che è legata strettamente al concetto di preferenza.

La dottrina e la giurisprudenza minoritaria, invece, ritengono che sia invece necessaria – ai fini dell’attribuzione della responsabilità dell’imprenditore e della configurabilità del reato di “bancarotta preferenziale” - la prova di un'intesa fraudolenta “tra i protagonisti del rapporto debitorio giunto in sede giudiziaria”.

Infine, non crea particolari problemi il caso dell’adempimento imposto da una sentenza di condanna: tale fattispecie, infatti, rientra nella scriminante dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p. che stabilisce che “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.


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