Bancarotta

Bancarotta semplice e fraudolenta documentale: differenze e prescrizione


La bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta documentale sono due fattispecie delittuose che ben rispondono alla necessità per l’imprenditore di tenere in maniera perfetta e regolare le scritture contabili. Ogni imprenditore sa bene che la corretta tenuta delle scritture contabili è essenziale per l’organizzazione precisa e puntuale della propria attività imprenditoriale. E’ proprio dalle scritture contabili che è possibile trarre tutte le informazioni sull’andamento della propria azienda, sulla remunerazione del capitale investito. In buona sostanza, le scritture contabili rappresentano una vera e propria “garanzia” per l’imprenditore stesso e per i terzi che instaurano relazioni e rapporti commerciali con l’azienda.

Bancarotta semplice e fraudolenta documentale: la norma di riferimento

L’articolo 216 della Legge Fallimentare disciplina e regola entrambe le fattispecie delittuose. La citata norma stabilisce che: “È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.”

L’ultimo comma dell’articolo 216 della Legge Fallimentare precisa, infine, che: “La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”.

La differenza tra bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta documentale

Le due fattispecie delittuose sono profondamente diverse tra di loro sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo che della pena comminata al reo.

In particolare, la bancarotta fraudolenta documentale è un reato di danno che viene integrato sia avuto riguardo alle scritture facoltative (limitatamente alla impossibilità comprovata di ricostruire il patrimonio dell’impresa) sia a quelle obbligatorie. La bancarotta semplice documentale, invece, è un reato di pericolo che coinvolge soltanto la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Ancora, la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta documentale è un reato doloso. Al riguardo, è necessario effettuare una distinzone:

  1. quando la sottrazione, falsificazione e distruzione delle scritture contabili sono commessi dal soggetto agente con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri oppure di arrecare un pregiudizio ai creditori, siamo nell’alveo del dolo specifico;
  2. quando il soggetto agente ha tenuto le scritture e gli altri libri contabili con l’unico scopo di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio dell’azienda, siamo nell’alveo del dolo generico. E’ bene precisare ulteriormente che, in questo secondo caso, la prova del dolo deve essere fornita dimostrando la piena consapevolezza del soggetto agente di tenere le scritture in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti degli affari.

Secondo buona parte della Giurisprudenza, poi, la bancarotta semplice documentale sarebbe punibile non solo a titolo di dolo ma anche a titolo di colpa. L’orientamento della Giurisprudenza si spiega con la circostanza che la bancarotta semplice documentale, essendo un reato di “mera condotta”, ben potrebbe essere punito anche con la irregolare e omessa tenuta delle scritture contabili dovuta a negligenza, violazione di leggi ed imprudenza.

Quanto alla omessa tenuta della contabilità, ricordiamo la recente sentenza n. 11115 depositata il 16 marzo 2015 dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, nella predetta sentenza, ha sottolineato che l’omessa tenuta della contabilità può integrare sia il reato di bancarotta fraudolenta che il reato di bancarotta semplice documentale. In tal caso, ha sottolineato la Corte di Cassazione, è necessario osservare l’elemento soggettivo per verificare se si è in presenza dell’una o dell’altra fattispecie delittuosa.

Bancarotta fraudolenta e semplice documentale: la prescrizione

La prescrizione del reato di bancarotta documentale ha un termine di decorrenza ben preciso: esso inizia a decorrere dal momento della sua consumazione e, quindi, dalla data di emissione della sentenza di fallimento. Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 157 del c.p., l’istituto della prescrizione determina l’estinzione del reato nel momento in cui sia decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista dalla Legge “e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.


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