Bancarotta

Bancarotta fraudolenta prescrizione


La bancarotta è un reato fallimentare che viene integrato dalla condotta di un soggetto che si attiva a mettere in pratica un’attività di dissimulazione delle proprie reali disponibilità economiche. Il reato di bancarotta viene integrato anche dalla condotta del soggetto attivo che, al fine di realizzare un’insolvenza, compie una serie di attività che destabilizzano il suo patrimonio reale.

La bancarotta fraudolenta: la fattispecie delittuosa, il soggetto attivo e l’oggetto del reato

Accanto al reato di bancarotta semplice, il nostro Legislatore ha previsto il delitto di bancarotta fraudolenta. Tale fattispecie delittuosa è disciplinata dagli artt. 216 e 223, L. Fall. La normativa punisce, con la pena della reclusione da tre a dieci anni, l’imprenditore fallito che abbia “distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i propri beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti.” Ancora, viene punito con la stessa pena detentiva, l’imprenditore fallito che abbia “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”. Integra, ancora, il reato di bancarotta fraudolenta la condotta dell’imprenditore fallito che “durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.” Infine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni “il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.” Come avrete intuito, il soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta può essere soltanto l’imprenditore commerciale (ex articolo 2082 codice civile) soggetto a fallimento. L’oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta è, invece, costituito dal patrimonio dell’imprenditore dichiarato fallito ovvero del complesso di beni, di rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica e facenti capo all’imprenditore fallito.

La bancarotta fraudolenta: le condotte che integrano la fattispecie delittuosa

Le condotte che integrano la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta possono essere così riassunte.

  • distrazione: tale condotta viene integrata dall’imprenditore fallito che conferisce al bene una destinazione completamente diversa da quella richiesta dalla norma giuridica;
  • occultamento: tale condotta viene integrata dall’imprenditore fallito che nasconda i beni dei patrimonio dell’impresa per sottrarre gli stessi alla procedura fallimentare;
  • dissimulazione: tale condotta viene integrata dall’imprenditore fallito che rende impossibile la materiale apprensione dei beni ai fini della procedura fallimentare mediante stipulazione di negozi giuridici simulati;
  • distruzione: tale condotta viene integrata dall’imprenditore fallito annienta materialmente il bene distruggendolo ed eliminandone il suo valore economico;
  • dissipazione: tale condotta viene integrata dall’imprenditore fallito che sperpera, in maniera ingiustificata, la propria ricchezza mediante atti a titolo gratuito oppure oneroso.

La bancarotta fraudolenta: l’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa

L’elemento soggettivo che deve sussistere affinchè la condotta dell’imprenditore fallito possa essere definita “bancarotta fraudolenta” è il dolo specifico. Tale fattispecie viene integrata in tutti quei casi in cui il soggetto attivo agisce con coscienza e volontà per il perseguimento di un fine ulteriore e specifico.

La prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta

Anche il reato di bancarotta fraudolenta è soggetto ad un termine di prescrizione. La decorrenza del suddetto termine prescrizionale è stata puntualizzata e specificata da una recente sentenza della Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha posto un termine all’annoso dibattito sulla prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta. La V° Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 592 del 4.10.2013 ha infatti specificato che, nel reato di bancarotta fraudolenta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria del fallimento o dello stato di insolvenza. Il termine prescrizionale, dunque, non inizia a decorrere dal momento in cui l’imprenditore fallito ha posto in essere le condotte materiali che integrano la fattispecie delittuosa. La Suprema Corte ha effettuato una distinzione molto importante:

  • nel reato di bancarotta preferenziale (fattispecie che rientra nella bancarotta fraudolenta e che viene integrata dalla condotta del fallito che “prima o durante la procedura fallimentare esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri) la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui è emessa la sentenza dichiarativa del fallimento. Quindi non inizia a decorrere dal momento in cui sono stati effettuati i singoli pagamenti;
  • nel reato di bancarotta fraudolenta postfallimentare, invece, il termine inizia a decorrere dal momento in cui le singole condotte illecite sono poste in essere.

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