Il reato di bancarotta fraudolenta.
Il soggetto attivo e il fatto tipico
A tale reato è soggetto l'imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. Ne è, inoltre, soggetto l'imprenditore dichiarato fallito che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La pena prevede la reclusione da tre a dieci anni. La pena accessoria prevede l’ incapacità per 10 anni ad esercitare e dirigere imprese commerciali.
Nel caso dell’ipotesi di reato in cui l’imprenditore fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione è prevista come pena principale la reclusione da uno a cinque anni; e come pena accessoria, l’incapacità per 10 anni ad esercitare e dirigere imprese commerciali, salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37).
Le aggravanti
Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà. Nel caso in cui il colpevole abbia commesso più fatti tra quelli previsti, la pena sarà aumentata fino a 1\3. Se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale, la pena aumentata fino a 1\3
Attenuanti
Se il danno patrimoniale cagionato è di speciale tenuità, la pena ridotta sino ad un terzo.