Bancarotta

Bancarotta documentale: approfondimenti


Il reato di bancarotta (semplice e fraudolenta documentale) è disciplinato dall’articolo 217 della Legge Fallimentare che stabilisce: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

  1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  2. ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  3. ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
  4. ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
  5. non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare”.

La citata norma si applica anche “al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni”.

Abbiamo più volte affrontato nei nostri articoli il tema della bancarotta (semplice e fraudolenta documentale) ed abbiamo sottolineato come il bene giuridico protetto dalla Legge Fallimentare sia realizzare la corretta e precisa informazione relativa alle vicende contabili e patrimoniali dell’impresa. Ciò perché sono le scritture contabili gli unici documenti in grado di fornire una “fotografia” dettagliata e giuridicamente rilevante del patrimonio dell’impresa fallita.

Sottolineato questo aspetto, ci occuperemo nei paragrafi che seguono di alcuni aspetti pratici e di approfondimento che ci aiuteranno ancora di più ad inquadrare e a comprendere la fattispecie delittuosa della bancarotta.

Bancarotta e regime di “contabilità semplificata”

Il primo aspetto che ci preme sottolineare è il rapporto tra il reato di bancarotta e il regime di “contabilità semplificata”. In particolare, infatti, l’applicazione di detto regime fiscale non esonera in alcun modo l’imprenditore dall’obbligo di tenuta delle scritture e dei libri contabili imposto dall’articolo 2214 c.c.. Ciò perché l'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, pur prevedendo per i “contribuenti minori” l’applicazione di una contabilità semplificata, comunque fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal D.P.R. n. 600/73, (come quelli ex articolo 2214 c.c.).

Da tutto quanto appena evidenziato, emerge che l’amministratore di una società dichiarata fallita non potrà porre a giustificazione dell’irreperibilità dei libri e delle scritture contabili nell’adesione al regime di contabilità semplificata. Anche l’amministratore di società in regime di contabilità semplificata ben potrà vedersi contestato il reato di bancarotta documentale. Quest’ultimo sarà ovviamente fraudolento nel caso in cui l’amministratore della società abbia adottato un regime fiscale semplificato al solo scopo di rendere difficoltosa e impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. La bancarotta documentale sarà, invece, “semplice” in tutti gli altri casi in cui non sussista la condotta dolosa dell’amministratore della società fallita.

Tutto ciò perché nel momento in cui l’amministratore in regime di contabilità semplificata ometta di tenere le scritture e i libri contabili già commette il reato fallimentare che stiamo esaminando.

Bancarotta documentale: che cosa si intende per “scritture e libri contabili”?

Approfondito l’aspetto del rapporto tra il reato di bancarotta e il regime di contabilità semplificata, analizziamo che cosa il Legislatore intenda per “scritture e libri contabili”: l’articolo 216 e 217 della Legge Fallimentare, infatti, non individuano in maniera precisa dette categorie di documenti.

Innanzitutto, le scritture e i libri contabili a cui fanno riferimento le due citate norme sono, senza dubbio, quelli previsti dall'art. 2214 c.c. ovvero:

  1. libro giornale e libro inventari;
  2. altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;
  3. per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite

Quanto alle scritture correlate alla natura dell’impresa, non vi è dubbio che esse siano quelle indicate dagli articoli 2421 (Spa), 2478 (Srl) e 2519 (Coop.) del codice civile.

Quanto alle scritture contabili correlate alla dimensione dell’impresa, sarà necessario verificare la singola realtà aziendale poiché spetta all’imprenditore controllare se sussistano i presupposti per assolvere obblighi contabili aggiuntivi.


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