Legge Fallimentare

Società trasferita all'estero. Chi decide sul fallimento


Competenza

La competenza in materia fallimentare è disciplinata dall’art. 9 L.F. il quale dispone che Il fallimento deve essere dichiarato dal Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale.
All’art. 9 bis e 9 ter, inoltre, sono stabilite rispettivamente le ipotesi di incompetenza e di conflitto positivo di competenza
Vediamo, dunque, cosa è previsto dai citati articoli e, nello specifico, a chi spetta la competenza a statuire sul fallimento nel caso in cui una società abbia trasferito la sede legale all’estero, al solo fine di evitare la dichiarazione di fallimento. 
 

La sede principale 

Come detto in precedenza, competente a dichiarare il fallimento è il Giudice del luogo dove l’impresa ha la sede principale.  
Ma cosa si intende per sede principale? 
Secondo giurisprudenza costante, una tra le tante la sent. 23719/2014, per sede principale dell’impresa deve intendersi non il luogo dove si trovano gli stabilimenti e viene esercitata l’attività produttiva, bensì il luogo “ove si svolge effettivamente l’attività direttiva ed amministrativa dell’impresa, che, secondo una presunzione "iuris tantum" coincide, con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia.” 
Se la sede principale non coincide con la sede legale, quindi, sarà necessario dare prova che il centro direzionale dell’attività d’impresa sia altrove.
 

Il Giudice Italiano può dichiarare il fallimento di una società con sede all’estero?

Ciò detto, l’art. 9 L.F. prosegue statuendo che “Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione Italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’art. 7.”
In questo caso, quindi, è espressamente previsto che il trasferimento all’estero avvenuto prima del deposito del ricorso esclude la giurisdizione italiana.
E se il trasferimento è fittizio? A volte capita, infatti, che una società trasferisca all’estero la propria sede legale solamente per salvare l’azienda dalla dichiarazione di fallimento, senza quindi un reale spostamento dell’attività imprenditoriale. 
Recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione statuendo su di un caso analogo con sentenza del 16/06/2017, n. 14984 con la quale si è affermato che: “Sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'istanza di fallimento nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, se al suo spostamento della sede legale all'estero, non abbia fatto seguito anche il trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale, sì da risolversi in un atto meramente formale.” 
Con la citata sentenza, è stato rilevato che la sede principale, quindi effettiva dell’impresa, non era certamente laddove era fissata la sede legale, meramente fittizia, e cioè in Bulgaria, bensì in Italia. 
Questa statuizione ha confermato e fatto seguito all’orientamento delle Sezioni Unite che già precedentemente con sent. 3059/16 avevano affermato che: “Spetta al giudice italiano la giurisdizione sull’istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali costituita in Italia che abbia trasferito all’estero la propria sede legale dopo l’insorgenza della crisi risolvendosi detto trasferimento in un atto meramente formale, in quanto non seguito dal trasferimento dell’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale né del centro dell’attività direttiva ed amministrativa.” 
 

Conflitto positivo di competenza

In alcuni casi può capitare che vi sia una competenza concorrente di più tribunali diversi, ad esempio nel caso in cui il medesimo soggetto sia titolare di più imprese.
Questa ipotesi è presa in considerazione dall’art. 9 ter L.F., il quale stabilisce che nel caso in cui il fallimento venga dichiarato da più tribunali, dal momento che non possono pendere contemporaneamente diverse procedure fallimentari nei confronti dello stesso soggetto in virtù del fondamentale principio della unitarietà della procedura concorsuale, il procedimento deve proseguire avanti a quello competente che si è pronunciato per primo, secondo il principio della prevenzione.
Il Tribunale che non ha agito per primo, pronunciandosi quindi successivamente, se non ha nulla da eccepire, trasmetterà gli atti a quello dichiarato competente. 
Solamente nel caso in cui uno dei Tribunali che si è pronunciato, voglia impedire che un altro Tribunale abbia la competenza, può agire attraverso il regolamento di competenza

Cosa succede in caso di incompetenza ex art 9 bis L.F. 

Vediamo, invero, il caso in cui il Tribunale si dichiari incompetente.
In questo caso, il Tribunale emette un’ordinanza di incompetenza e dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti all’ufficio giudiziario ritenuto competente. 
Il Tribunale dichiarato competente dal primo Giudice, se non si ritiene tale può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.  entro venti giorni dal ricevimento degli atti.
Se, invero, il Tribunale davanti al quale è avvenuta la translatio iudicii conferma la propria competenza disporrà la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del Giudice delegato e del Curatore. 
 

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