I presupposti per l’ammissione al concordato ed il contenuto eventuale del piano
Il debitore deve presentare un piano per uscire dalla stato di crisi o insolvenza.
Il contenuto del piano non è imperativo, l’art. 160, infatti, dice è " un piano che può prevedere". Il debitore può proporre qualsiasi piano, che però salvaguardi la posizione dei creditori privilegiati (art. 160 comma 2) con la corretta documentazione. Il piano poi deve essere "fattibile", cioè ragionevole, logico; i creditori dovranno, poi, accettarlo o meno, dopo la verifica dei requisiti da parte del tribunale.
I presupposti per l’ammissione al concordato preventivo
Riepilogando, essi sono:
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Stato di crisi o di insolvenza
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Imprenditore commerciale o società commerciale ex art. 1 l.f.
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Piano per uscire dalla crisi debitamente documentato
Il contenuto eventuale del piano
Il piano può prevedere:
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la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito
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l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato preventivo ad un assuntore; gli assuntori possono essere anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato preventivo
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la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse
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che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
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l'eventuale transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.