Legge Fallimentare

Opposizione valida anche con PEC


La sentenza Trib. Napoli, 12 novembre 2015, di cui al rep. 1205/15, sancisce che è valida ed efficace, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, usando l'indirizzo di posta elettronica certificata (d'ora in poi, PEC) del curatore, anziché la PEC della procedura comunicata al Registro delle Imprese, e ciò pur quando tutte le comunicazioni tra il curatore e i creditori siano avvenute mediante l'uso della PEC del fallimento.

La pronuncia dei giudici

Nel dettaglio, i giudici campani riconoscono che il ricorso in opposizione al decreto di esclusione della parte opponente dallo stato passivo della fallita sia stato notificato all'indirizzo PEC dei singoli curatori e non all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura fallimentare, e che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica ai curatori è stato individuato dai pubblici registri INI - PEC e ReGIndE, ritenendosi valida ed efficace ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. In effetti, ricorda la pronuncia del Tribunale di Napoli, per tutti i fallimenti che sono dichiarati in data successiva al 1 gennaio 2013, il curatore fallimentare, entro 10 giorni dalla propria nomina, deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Nella pratica, continuano i giudici, è accaduto di norma che il curatore indica una PEC propria della singola procedura fallimentare per esigenze di praticità, e per evitare confusione tra le email ricevute nella casella di posta elettronica personale, ponendosi un problema del rapporto tra la PEC del curatore fallimentare (che generalmente non viene comunicata per l'iscrizione al Registro delle Imprese) e quella della procedura concorsuale, che di regola è comunicata al Registro delle Imprese. Ulteriormente, giova ricordare in tal sede come la comunicazione della PEC del curatore abbia la finalità di rendere possibile la gestione delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale e, in particolare e per quanto interessa la fattispecie in esame dei giudici, è necessaria per consentire ai creditori di presentare le domande di ammissione allo stato passivo. Nelle valutazioni dei giudici, sussisterebbe pertanto un giudizio di equivalenza in termini giuridici tra la PEC personale del curatore - che, come abbiamo sopra riassunto, non viene generalmente comunicata per motivi di praticità nel Registro delle Imprese - e la PEC della procedura fallimentare. L'art. 99 l.f., prevedendo che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato a cura del ricorrente al curatore, sembra far riferimento anche al suo indirizzo PEC. Infine, i giudici segnalano come la PEC della procedura fallimentare non possa comunque ritenersi equivalente ed assimilabile a un indirizzo virtuale della sede legale dell'azienda fallita, sia poichè la PEC dell'impresa fallita, di norma, non viene mutata, sia perchè in via sostanziale e pratica è diversa da quella del curatore. E anche nell'ipotesi in cui se ne volesse proporre la coincidenza, concludono i giudici del tribunale campano, si può comunque affermare la validità della notifica effettuata alla PEC personale del curatore, se diversa da quella ricavabile dalla visura camerale.


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