Tra le tante novità introdotte alla legge fallimentare, l'art. 8 del d.l. 83/2015 - successivamente convertito in legge con modifiche, tramite l'approvazione del disegno di legge 2021 - ha avuto il merito di apportare alcuni rilevanti cambiamenti all'art. 169-bis del d.r. 267/1942, prevedendo ad esempio - in ottica di concordato preventivo - la possibilità che all'interno della procedura sia consentito al tribunale - dopo il decreto di ammissione al giudice delegato - di autorizzare il debitore concordatario a sciogliersi o a sospendere i contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.
Sancita l'introduzione che precede, cerchiamo di comprendere in modo più dettagliato quali siano le innovazioni apportate, suddividendole in tre aree principali.
Contratti pendenti
La prima innovazione riguarda la rubrica della norma, non più riferita ai "contratti in corso di esecuzione", bensì ai "contratti pendenti". Una variazione che non è sottovalutabile, visto e considerato che prima del correttivo non erano stati certo pochi i dibattiti aperti circa il fatto che la norma riguardasse solamente i contratti ineseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti, o anche i contratti ineseguiti in tutto o in parte da uno solo di essi.
Con l'adozione del termine "pendente", il problema interpretativo sembra essere risolto nella direzione della mancata esecuzione totale o parziale da tutte le parti del rapporto, impedendo dunque lo scioglimento dei contratti nei quali una parte abbia già adempiuto integralmente le proprie obbligazioni. La conseguenza sembra essere piuttosto ovvia in relazione alle richieste di scioglimento delle anticipazioni sugli effetti commerciali, concesse al debitore prima che sia depositata la domanda di concordato, e giudicate inammissibili poichè riferite a contratti eseguiti integralmente dalla banca con l'erogazione dell'anticipo, i quali potrebbero avere ora qualche difficoltà in seguito alla modifica della norma.
Sospensione post deposito
La seconda innovazione riguarda la possibilità di proporre l'istanza di sospensione o di scioglimento in un momento successivo al deposito del ricorso. La modifica della norma dispone inoltre la necessità della previa ristrutturazione del contraddittorio nei confronti del contraente in bonis, e la previsione che ci creditori conseguenti ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di concordato e prima della sospensione o dello scioglimento, godono del benefit della prededuzione.
Scioglimento contratti di leasing
Infine, il legislatore è intervenuto in merito allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria nel concordato, prevedendo effetti simili a quelli previsti dalla procedura fallimentare, e con la precisazione che l'eventuale credito del concedente in seguito all'operazione di riallocazione del bene, viene soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Le novità apportate in sede di conversione sono ad ogni modo piuttosto numerose, e solamente in parte sintetizzate nelle righe che precedono. Si può ad esempio segnalare come la modifica alla legge fallimentare abbia variato i requisiti per la nomina a curatore, con una virata in tempi più recenti: tant'è che, nella sua versione originaria, il decreto legge prevedeva una condizione di incompatibilità alla nomina di curatore per tutti quei soggetti che nei 5 anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, avessero avuto un ruolo al dissesto della stessa impresa. La norma impediva inoltre la nomina di curatore a tutti quei soggetti che avevano già svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a una procedura di concordato per lo stesso soggetto debitore (il divieto valeva anche nell'ipotesi in cui il soggetto fosse unito in associazione professionale con coloro che svolgevano tale funzione).
In sede di conversione del decreto è stata eliminata la parte di norma che impediva la nomina a curatore da parte di quei soggetti che avevano già svolto la funzione di commissario giudiziale. Ancora, ha accentuato la parte che prevedeva l'impossibilità di svolgere l'incarico di curatore da parte di coloro che avessero contribuito a provocare il dissesto, senza riferimento temporale (sparisce dunque la riconduzione agli ultimi 5 anni).
Ricordiamo infine che sempre in sede di conversione è stata eliminata la previsione che stavabiliva che il curatore fallimentare dovesse necessariamente essere in possesso di una struttura di organizzazione e di risorse che potessero permettere il rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione.
In riferimento invece alla chiusura della procedura di fallimento, e sempre nell'intenzione di poter garantire la più rapida definizione delle procedure di natura concorsuale, in sede di conversione è stata introdotta una modifica all'art. 39 l.f., prevedendo che il tribunale non possa liquidare degli acconti in favore del curatore, se non dopo che lo stesso abbia presentato uno specifico progetto di riparto parziale.