Legge Fallimentare

Legge Fallimentare 2016 e modifiche più interessanti


Il 2016 è stato un anno particolarmente importante per la Legge Fallimentare. Modificata in alcuni punti, la Legge Fallimentare è stata oggetto di un massiccio intervento riformatore ad opera del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 (c.d. Decreto Banche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016.

L’intervento del Legislatore è mirato a riformare soprattutto la disciplina delle procedure concorsuali, limitando il ricorso al concordato preventivo ed ampliando le possibilità di accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari. Nella stessa Legge di riforma, poi, il Legislatore ha cercato di organizzare una disciplina specifica per la crisi dei gruppi di imprese e di introdurre la figura del “giudice specializzato” in materia di crisi dell’impresa.

Nel nostro articolo esamineremo gli aspetti più interessanti e peculiari della riforma della Legge Fallimentare 2016.

Legge Fallimentare 2016: la procedura extragiudiziale di allerta e di composizione assistita della crisi

Molto interessante è l’introduzione di una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi dell’impresa introdotta dalla Legge di riforma. Si tratta di una procedura confidenziale e non giudiziale che si prefigge di realizzare un obiettivo molto nobile ovvero aiutare l’impresa ad emergere dallo stato di crisi agevolando le trattative tra i creditori e i debitori.

In questo senso, gli organi di controllo societari (ci riferiamo ai revisori e ai sindaci) saranno tenuti a dare immediata comunicazione - all’Organo Amministrativo preposto - della sussistenza di eventuali indizi dello stato di crisi dell’impresa. La riforma prevede anche una specifica attività a carico dei creditori qualificati che dovranno segnalare all’imprenditore, agli organi di controllo e amministrazione della società, il continuo e reiterato inadempimento di prestazioni di rilevante importo.

Legge Fallimentare 2016: gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Il Legislatore della riforma fallimentare ha riformato anche la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti contenuta nell’articolo 182 bis della citata Legge. Ricordiamo, infatti, che l’imprenditore in stato di crisi può richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ove tale accordo sia stato approvato da almeno il 60% dei creditori. Il tutto deve essere suffragato e sostenuto da una relazione redatta da un professionista nella quale sia posto l’accento sull’attuabilità dell’accordo e sulla sua idoneità a soddisfare anche gli interessi dei creditori estranei. Ebbene, la Legge di riforma ha previsto che questa procedura e l’accordo di ristrutturazione possa essere esteso anche agli intermediari finanziari. In quest’ottica, In quest’ottica, allora, l’imprenditore in stato di crisi potrà richiedere l’accordo anche per questa tipologia di creditori a patto che l’indebitamento con le banche e gli intermediari finanziari rappresenti almeno il 50% dell’indebitamento complessivo dell’impresa e a patto che non sia pregiudicato il soddisfacimento degli interessi dei creditori appartenenti ad altre categorie.

Legge Fallimentare 2016: le limitazioni subite dalla procedura di concordato

Il concordato preventivo è, da sempre, il tipico strumento con cui l’imprenditore riesce a risolvere positivamente la crisi di impresa evitando il fallimento. Ed è per questo che, nel corso degli anni, il Legislatore si è mostrato profondamente interessato a favorire il ricorso a tale strumento giuridico. La Legge di riforma del 2016 ha però in parte limitato il ricorso all’istituto del concordato: tale strumento potrà essere infatti invocato soltanto nelle sole ipotesi di concordato in continuità. In definitiva, la procedura di concordato potrà essere richiesta tutte quelle volte in cui la situazione di insolvenza oppure di crisi dell’impresa sia reversibile e tutte quelle volte in cui la proposta di concordato ha ad oggetto la prosecuzione (sia essa diretta oppure indiretta) dell’attività aziendale.

Scompare, dunque, il concordato finalizzato alla liquidazione dell’impresa che, fino ad oggi, era lo strumento più utilizzato dagli imprenditori in crisi. In particolare, si potrà richiedere l’accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio tutte quelle volte in cui il concordato sia caratterizzato dalla cooperazione con eventuali terzi che garantiscano una maggiore soddisfazione delle ragioni dei creditori.

La Legge Fallimentare 2016 e la crisi dei gruppi d’impresa

L’intenzione del Legislatore della riforma è quella di riformulare la stessa nozione di “gruppo di imprese”. Una nozione formulata sui concetti di coordinamento e di direzione risultati dal combinato disposto degli artt. 2497 e ss. e 2545-septies del Codice civile. Parallelamente, si prevede l’introduzione di alcuni obblighi dichiarativi a carico dell’impresa come, ad esempio, il deposito del bilancio consolidato a carico delle imprese facenti parte del gruppo. Il bilancio ha lo scopo di rendere noti gli eventuali legami partecipativi esistenti dalle imprese ai fini dell’eventuale loro assoggettamento alle procedure concorsuali.

La ratio della Legge è chiara: in questo modo sarà possibile instaurare un’unica procedura concorsuale dinanzi ad un unico Tribunale competente.


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