Gli articoli 160 e ss. della legge fallimentare riguardano le figure del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
E’ un procedimento complesso, che viene suddiviso in più fasi, non troppo diverso dalla vera e propria procedura fallimentare.
La prima fase, di cui andremo a trattare, riguarda l’introduzione e ammissione del concordato.
Presupposti per il concordato
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Stato di crisi o d’insolvenza per l’imprenditore
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Piano presentato dall’imprenditore per superare lo stato di crisi o d’insolvenza
La domanda di concordato viene presentata mediante ricorso ex art. 161 l.f. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
Il tribunale, a sua volta, può ritenere che il piano presentato non rispetti le condizioni di legge e concedere un termine al debitore non superiore a 15 giorni per integrare il piano o produrre nuovi documenti. Può ritenere che il piano presentato non rispetti le condizioni di legge e sentito il debitore, con decreto, dichiara inammissibile la proposta di concordato. Ciò accade solo su richiesta del creditore o del p.m. e sempre che ne esistano i presupposti. Può, eventualmente, dopo l’integrazione richiesta dal debitore, ammetterlo al concordato con decreto e con lo stesso dichiara aperta la procedura ex art. 163 l.f.