Nella Legge Fallimentare è contenuta la disciplina dettagliata delle procedure concorsuali: il r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 (meglio conosciuto come “Legge Fallimentare”) disciplina, infatti, l’istituto giuridico del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa. La Legge Fallimentare ha subito tutta una serie di importanti e rilevanti modifiche nel corso del tempo: molte sono le norme che hanno subito riforme e modifiche, tutte orientate verso la realizzazione di un unico e comune obiettivo: la conservazione dell’attività produttiva dell’impresa nonché lo snellimento e l’accelerazione delle procedure. Una delle norme della Legge Fallimentare che non ha subito alcuna modifica ma che, anzi, è rimasta inalterata anche a seguito dell’ultima riforma, è l’articolo 9 che individua e disciplina gli aspetti procedurali della Legge stessa. Ebbene, nel nostro articolo esamineremo gli aspetti procedurali connessi all’istituto giuridico del fallimento disciplinati dalla Legge Fallimentare.
Legge Fallimentare: l’articolo 9 e la competenza a dichiarare il fallimento
Stabilisce il comma 1 dell’articolo 9 L.F. che il Tribunale del luogo in cui ha la sede principale l’impresa è l’unico organo competente a dichiarare il fallimento. A nulla rileva, ai fini della determinazione della competenza, l’eventuale trasferimento di sede che sia stato formalizzato nell’anno antecedente all’atto che ha dato impulso alla procedura fallimentare. E’ possibile, come stabilito dalla Legge Fallimentare, dichiarare il fallimento dell’impresa in Italia anche se l’azienda ha la sua sede principale all’estero.
La Legge Fallimentare e le modifiche agli articolo 9 bis-ter
Se l’articolo 9 della Legge Fallimentare non ha subito modifiche da parte del Legislatore, lo stesso non si può dire per le fattispecie delle ipotesi di incompetenza (articolo 9 bis L.F.) e del conflitto positivo di competenza (articolo 9 ter L.F.). Con la riforma del 2006, infatti, il Legislatore ha aggiunto i citati articoli alla Legge Fallimentare per disciplinare le due fattispecie appena citate. In particolare, nell’ipotesi di conflitto di competenza, l’articolo 9 bis L.F., così come modificato dal d.lgs n. 169/2007, stabilisce che, nel momento in cui sia stata accertata l’incompetenza del tribunale, tutti gli atti debbano essere trasmessi – mediante decreto – al Tribunale dichiarato competente. Quest’ultimo, entro 20 giorni, dovrà disporre "la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.” Nell’ipotesi di conflitto positivo di competenza, invece, il novellato art. 9-ter L.F., stabilisce che, nel momento in cui il fallimento viene dichiarato da più Tribunali, “il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.” In particolare, poi, il Tribunale che si sia pronunciato successivamente, dovrò trasmettere tutti gli atti all’Organo competente.
L’articolo 15 della Legge Fallimentare e la disciplina dell’intero procedimento
Come stabilito dall’articolo 15 della Legge Fallimentare, l’intero procedimento deve svolgersi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale secondo le modalità dei procedimenti in camera di Consiglio. E’ importante sottolineare che l’articolo 15 della Legge Fallimentare ha subito una importante modifica con il d. lgs. n. 5/2006. In particolare, infatti, oggi questo articolo disciplina anche la convocazione del debitore che, prima della riforma, era una semplice facoltà: la convocazione del debitore è diventata un vero e proprio obbligo. Stabilisce, infatti, l’articolo 15 che: “Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento”. Inoltre, “nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.” Per una maggiore semplificazione della procedura, poi, la Legge di riforma ha stabilito che la notifica del ricordo e del decreto debba essere effettuata – a cura della cancelleria – anche all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore: tale indirizzo dovrà risultare dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. Il terzo ed il quarto comma dell’articolo 15 della Legge Fallimentare stabiliscono, poi, che l’udienza debba essere fissata non oltre 45 giorni dall’avvenuto deposito del ricorso. Inoltre, tra la data di notifica e la data di udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Nel decreto, invece, dovrà essere indicato non solo che il procedimento è destinato all’accertamento dei presupposti per giungere alla dichiarazione di fallimento ma dovrà anche indicare un termine non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza per permettere il deposito di relazioni tecniche, di memorie e documenti. E’ bene precisare che i citati termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale nel caso in cui sussistano particolari ragioni di urgenza.