Una volta presentata la proposta di concordato preventivo, ai creditori toccherà decidere sulla proposta.
Il tribunale ammette con decreto il debitore al concordato preventivo. Il commissario giudiziale, provvederà alla verifica dei creditori in base alle scritture contabili, effettuando eventuali modifiche.
Egli si occuperà, inoltre, di inviare mediante raccomandata o telegramma, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e la proposte del debitore. Se è difficile individuarli, il commissario giudiziale può essere autorizzato dal giudice delegato a effettuare la comunicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell’art. 126.
Entro 30 giorni dalla data del provvedimento si avrà l’adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato. Cosa accade a questo punto?
Durante l’udienza si discute sulla proposta di concordato preventivo tra debitore e creditori. Se la proposta è approvata con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e se vi sono diverse classi di creditori, anche la maggioranza delle classi, si procede con l’omologazione. Se non sono raggiunte le maggioranze richieste, la proposta non è approvata. In questo caso il giudice delegato riferisce l’accaduto immediatamente al tribunale, che con decreto dichiara inammissibile la proposta.
L’udienza dedicata all’adunanza dei creditori
E’ in questa fase che si svolge la discussione tra debitore e i creditori. Quali sono i soggetti che sono legittimati a parteciparvi?
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il commissario giudiziale che presenta la relazione sulla proposta e le proposte definitive del debitore
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il creditore può intervenire e può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione
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il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Egli può farsi rappresentare da un mandatario speciale, solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice
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i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso
Durante l’udienza si discuterà della proposta. Toccherà ai creditori illustrare i motivi per cui la proposta non deve essere accettata. Ciascun creditore può contestare il creditore concorrente. Il giudice potrà ammettere totalmente o parzialmente, in via provvisoria, i crediti contestati. Il debitore potrà rispondere sulle osservazioni presentate e contestare i crediti.
Un’ultima nota va presa in considerazione circa le operazioni di voto, ovvero, va ricordato che fino a tale momento il debitore può ancora modificare la proposta.