Il d.l. 83\2012 ha poi inserito l’art. 186 bis, prevedendo che l'imprenditore presenti con la domanda di concordato, un piano, che oltre a prevedere le modalità e tempi di adempimento della proposta (art. 161 l.f. lett. e), preveda anche la prosecuzione dell'attività d'impresa, da parte sua, oppure la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
Si tratta, del concordato preventivo con continuità aziendale, che è sottoposto a una disciplina parzialmente diversa, e derogatoria, rispetto alle regole ordinarie previste in materia di concordato preventivo, regole illustrate dallo stesso articolo 186 bis.
Quando l'imprenditore presenta domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, può anche chiedere al tribunale, che decide assunte se del caso sommarie informazioni, di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei soliti requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
Non sempre è necessaria l'attestazione del professionista; lo stesso art. 182 quinquies prevede che questa possa non essere necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione sottoposto a previa soddisfazione dei creditori. Tale richiesta può essere avanzata anche quando sia chiesto un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis.