Concordato Preventivo

Il concordato in continuità


L'applicazione del concordato in continuità prevede tutta una serie di disposizioni favorevoli pre l'imprenditore, nell'ottica di non giungere alla procedura fallimentare e di risolvere la crisi aziendale.

Il concordato preventivo è stato profondamente rinnovato dal legislatore che, attraverso l'introduzione di nuove norme giuridiche, ha facilitato il ricorso alla procedura. La ratio è quella di consetire ai creditori di ottenere il soddisfacimento dei propri interessi in maniera più semplice e, nello stesso tempo, quella di evitare il fallimento dell'impresa. La procedura di concordato viene avviata attraverso la presentazione di una proposta al Tribunale. Tale proposta è rivolta ai creditori e ha ad oggetto il pagamento di una parte dei loro crediti. Se il Tribunale approva tale proposta e se la stessa viene accettata dalla maggioranza dei creditori, il concordato viene omologato e diventa operativo. Inoltre, non sempre il ricorso alla procedura concordataria comporta la cessazione dell'attività di impresa e la sua liquidazione. In tal senso, per la conservazione dell'attività imprenditoriale, gioca un ruolo fondamentale il concordato preventivo in continuità.

Il concordato preventivo con continuità aziendale: il piano

Il Legislatore non dà una definizione chiara e precisa di "concordato con continuità aziendale". Quel che fa, invece, è delineare gli elementi che costituiscono la fattispecie. Recita l'articolo 186-bis che “Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.” L'elemento più importante che caratterizza tale fattispecie è,  a ben vedere, la prosecuzione dell'attività che deve essere specificata nel piano. In particolare, la continuazione dell'attività si realizza quando viene garantita dallo stesso debitore oppure quando viene realizzata attraverso gli strumenti giuridici del conferimento o della cessione di azienda. Il piano, inoltre, dovrà contenere anche una analitica e precisa indicazione dei costi e dei ricavi attesi nonchè delle risorse finanziarie necessarie e le modalità di copertura. Il piano, dunque, è lo strumento da cui dipende l'esistenza del concordato in continuità aziendale. E' altresì necessaria una relazione dettagliata e puntuale del professionista di cui all'art. 161 comma 3, che deve attestare che la prosecuzione dell'attività aziendale prevista nel piano, realizza il miglior soddisfacimento dei creditori.

Il concordato in continuità: disposizioni di favore per l'imprenditore

Il concordato in continuità prevede una serie di vantaggi per l'imprenditore. Innanzitutto, sarà operativa una moratoria, fino ad un anno dall'omologa, del pagamento dei creditori muniti di ipoteca, pegno o altro privilegio. E' inoltre prevista la disapplicazione di tutte quelle norme civilistiche relative agli obblighi di capitalizzazione delle società in perdita. Inoltre è prevista la continuazione dei contratti in corso - alla data di deposito del ricorso - anche con la Pubblica Amministrazione Queste disposizioni di favore mirano ad agevolare la fase iniziale prevista dal piano.

Il concordato in continuità: i contratti in corso

Come abbiamo appena puntualizzato, in questa tipologia di concordato i contratti pendenti alla data del deposito del ricordo proseguono. Essi, comunque, possono essere sciolti o sospesi ed ogni patto contrario sarà inefficace. Qualora sia presentata istanza per l'autorizzazione allo scioglimento del contratto in corso, essa dovrà essere motivata: dovranno cioè essere specificate le ripercussioni che la prosecuzione di quel contratto potrebbero avere sulla procedura di concordato. Il ricorrente può, in alternativa, chiede di sospendere il contratto in maniera provvisoria, per un periodo di sessanta giorni. Tale periodo può essere prorogato.

Il concordato in continuità e la clausola della miglior soddisfazione dei creditori

Abbiamo visto che la funzione del concordato in continuità è quella di risolvere e regolare la crisi d'impresa al fine di soddisfare, nel migliore dei modi, gli interessi dei creditori. In questa ottica, l’ultimo comma dell’art. 186-bis, stabilisce che il Tribunale può ordinare la revoca del concordato in continuità nel caso di sopravvenuta cessazione dell'attività di impresa oppure in caso di "manifesta dannosità derivante dalla prosecuzione dell’attività". Nel caso in cui il Tribunale revochi il concordato in continuità, sarà possibile ripresentare la proposta concordataria. Si potrà prevedere un piano alternativo di carattere liquidatorio in modo da evitare l'apertura della procedura fallimentare.

Da tutto quanto appena esposto, si evince che non tutte le aziende in crisi possono avvalersi della procedura di concordato preventivo in continuità. Si tratta pur sempre di uno strumento complesso, molto più del concordato liquidatorio. Le imprese che intendano presentare un piano in continuità per risolvere la crisi aziendale, devono essere in grado di individuare e di manifestare sistemi ed attività atte a risolvere la crisi e a soddisfare nel migliore dei modi tutti i creditori.


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