Concordato Preventivo

Concordato in bianco e contratti pubblici


Secondo quanto affermato qualche settimana fa dal Tribunale di Mantova, con l’ordinanza del 10 settembre 2015, durante la fase del concordato c.d. “in bianco”, e prospettata continuità diretta, i contratti pubblici che risultano essere in vigore al momento del deposito della domanda possono proseguire senza che si renda necessaria la specifica autorizzazione da parte del giudice.

In particolare, nella fattispecie che è stata sottoposta dinanzi al tribunale una società per azioni operante nel settore della costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, aveva avanzato formale domanda di concordato preventivo, e con una successiva istanza aveva altresì rappresentato la propria documentata volontà di proseguire con regolarità nell’adempimento dei contratti pubblici che risultavano essere pendenti al momento dell’istanza.

Ebbene, come noto, la legge fallimentare prevede in tal proposito che tutti i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito della domanda di concordato non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Tuttavia, per quanto concerne uno specifico riferimento ai contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, l’articolo 186-bis della legge fallimentare stabilisce che la prosecuzione automatica dei contratti in essere riguarda solo le proposte di concordato in continuità aziendale, e che invece l’autorizzazione da parte del tribunale si rende opportuna e necessaria, come risulta intuibile dall’interpretazione consolidata, per la partecipazione dell’imprenditore a procedure di affidamento di nuovi contratti pubblici. Di qui un piccolo gap normativo: la legge non prevede infatti alcuna espressa ed automatica prosecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione durante il tempo del concordato in bianco, lasciando pertanto alla giurisprudenza il compito di comporre il mosaico in modo più specifico.

In tal senso, i giudici del Tribunale di Mantova hanno ritenuto opportuno ricollegare il caso concreto sottoposto alla propria attenzione – ovvero che durante il concordato in bianco venga prospettato un concordato con continuità diretta - all’istituto del concordato con continuità aziendale. Da quanto sopra n è dunque derivato che i contratti in corso e in essere nei confronti della pubblica amministrazione possono proseguire regolarmente anche durante il tempo del concordato in bianco senza alcuna necessità di autorizzazione da parte del tribunale.

In altre parole, il giudice di primo grado ha ritenuto che durante il concordato bianco, la prosecuzione automatica dei contratti in corso stipulati con le pubbliche amministrazioni, anche se non espressamente prevista per il concordato con continuità diretta, possa dedursi dall’insieme delle disposizioni di legge, poiché il concordato in continuità diretta è una delle varie forme in cui si attua il concordato il continuità aziendale.

Dunque, in conclusione, secondo il Tribunale la norma che è stata prevista in termini di continuità aziendale, non produce altro effetto diretto che imporre all’imprenditore, in sede di deposito del piano, di armonizzare la prosecuzione dei rapporti in essere intervenuta ex lege con il piano concordatario predisposto. Di contro, la prosecuzione dei rapporti in essere non è invece subordinata all’ammissione dell’imprenditore alla procedura, con una posizione che risulta anche essere ben coerente con la logica più ampia della continuità aziendale, che non può che passare anche attraverso la stabilità contrattuale.


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