Legge Fallimentare

Come funziona l'organismo di composizione della crisi


Sono meno di 20, sono diffusi in diverse aree d'Italia, e hanno lo scopo - così come previsto dalla nuova normativa in applicazione - di affrontare le situazioni di crisi economica e finanziaria di coloro che non sono assoggettabili a fallimento, ma vivono comunque una situazione di inadempimento e di insolvenza, e che desiderano individuare una soluzione alla crisi che possa soddisfare i creditori.

Cosa sono gli organismi di composizione della crisi

Parliamo naturalmente degli organismi di composizione della crisi, strumenti che dovrebbero condurre a risultati positivi (per i creditori, e anche per i debitori) in tempi rapidi e con iter più snelli. Aiutando, nel contempo, l'amministrazione della giustizia, il contenimento delle spese, e non solo. Attraverso la fruizione degli organismi di composizione della crisi si permette infatti alla persona indebitata di poter estinguere le pendenze ed uscire dal ciclo di esecuzioni mobiliare e immobiliari, andando dunque a costruirsi una vera e propria seconda possibilità.

Cosa può fare una persona in difficoltà

La persona che è coinvolta in una situazione debitoria di difficile risoluzione può dunque rivolgersi alla nuova procedura di composizione della crisi, ottenendo un supporto e un'assistenza nell'individuazione della migliore soluzione di risoluzione alla propria crisi, arrivando poi alla redazione di un piano e a tutte le attività utili per poter formalizzare un accordo con i creditori e a superare il vaglio di legalità da parte del tribunale.

I vantaggi dell'organismo di composizione della crisi

Tra i principali benefit del ricorso a questo strumento vi è il fatto che durante la procedura sono sospese tutte le azioni esecutive dei creditori sui beni del debitore (pignoramenti, esecuzioni immobiliari e mobiliari, e così via). Una volta terminata con successo la procedura legata all'organismo di composizione della crisi, il debitore sarà "esdebitato", cioè sarà libero da ogni debito ancora non onorato, anche laddove il patrimonio sia insufficiente al pagamento integrale dei debiti. L'ingresso nell'ordinamento italiano del nuovo organismo di composizione della crisi rappresenta dunque una non sottovalutabile integrazione tecnica e concettuale: il debitore, pur rimanendo soggetto passivo, può comunque trasformare il proprio ruolo in soggetto attivo andando a individuare delle soluzioni alla propria crisi con una procedura che lo proteggerà dalle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Dunque, una occasione molto importante per potersi risollevare dalla morsa dei propri debiti, con ricadute positive sotto il profilo giuridico, creditizio, sociale, morale. È indubbio che, molto spesso, in passato ci si è trovati costretti a commentare la cronaca di molte persone che, strette proprio dalla pressione debitoria, hanno visto terminare ogni residua possibilità di risollevarsi dalla condizione di sovraindebitamento nella quale si è caduti. Forse l'organismo di composizione della crisi non rappresenterà la panacea di tutti i mali, ma è probabilmente una buona possibilità per potersi rifare una nuova vita (e una nuova attività) senza le gravi ripercussioni che le procedure esecutive mobiliari e immobiliari pongono alla possibile prosecuzione delle proprie iniziative di impresa. Continueremo a seguire l'evoluzione di questo tema nel corso delle prossime settimane, quando altri organismi di composizione della crisi dovrebbero essere riconosciuti, con l'attivazione di nuove procedure.


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