Descrizione
nuda proprietà delle pp.mm. 1 e 7 della p.ed. 1762, P.T. 3906 II in C.C.
Mori e relative parti comuni, proprietà congiunte e servitù come da visura tavolare
Dalla perizia del CTU dd. 07/12/2023, che qui deve intendersi integralmente richiamata e
trascritta, risulta: appartamento con cantina e posto auto interrato nel Comune di Mori, via
Teatro 35.
La p.m. 7 è costituita da un appartamento situato al primo piano e così composto: ingresso,
cucina, soggiorno, tre stanze, due ripostigli, corridoio, due bagni, un w.c., tre poggioli; al
piano terra è presente una cantina.
A ciò si aggiunge la comproprietà su un deposito comune a piano terra (sub 7) e su una
soffitta al quarto piano (sub 14), nonché la proprietà congiunta, per la quota di 1/6 con la
p.m. 11, della p.f. 460/3 (v. pp. 70-71 della perizia).
La superficie commerciale complessiva è stimata in 184,93 mq (v. p. 84 della perizia).
L’immobile verso in condizione indicate nella perizia come «molto buone» (v. p. 69 della
perizia).
L’unità immobiliare non è dotata dell’Attestato di Prestazione Energetica, per il cui
ottenimento è stimato un costo di circa euro 900 (v. p. 69 della perizia).
La p.m. 1 identifica un posto auto coperto situato al piano interrato
La superficie commerciale complessiva è stimata in 18,36 mq.
Con riferimento alla p.m. 1, sono necessari adeguamenti catastali e tavolari per una spesa
stimata dalla perizia in euro 600 (v. p. 27 della perizia).
Con riferimento alla p.m. 7, sono presenti difformità edilizie sanabili con un costo di circa
euro 4.000. Sono altresì presenti difformità catastali e tavolari sanabili con un costo
complessivo stimato per tutti i subalterni (sub 7, 8 e 14) in euro 3.600 (v. pp. 28-29 della
perizia).
Gli immobili sono gravati da un diritto di abitazione opponibile alla procedura e risultano
occupati dai titolari del diritto di abitazione.
Si segnala altresì che dalla visura tavolare risulta sub G.N. 2892/2014 l’annotazione di una
domanda revocatoria sulla quota di ½ di entrambe le porzioni materiali. Con atto di
intervento nella procedura esecutiva dd. 16.11.2024 il creditore ha dato atto che è
intervenuta sentenza che ha dichiarato ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia nei confronti
del creditore medesimo dell’atto di donazione della quota di ½ di entrambe le porzioni
materiali.
Tutte le spese indicate in precedenza sono a carico dell’aggiudicatario e sono già state
detratte dal valore di stima.
Estremi catastali: la p.m. 1 della p.ed. 1762 corrisponde al sub 3, foglio 14; la p.m. 7 della
p.ed. 1762 corrisponde a parte del sub 7, all’intero sub 8 e parte del sub 14, foglio 14.
Categorie catastali:
- p.m. 1 della p.ed. 1762: C/6
- p.m. 7 della p.ed. 1762: C/2, A/2, C/2