Quota impignorabile – Novità previste dal d.l. 83/2015
Il d.l. 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è intervenuto a modificare, tra gli altri, anche l’art. 545 c.p.c., il quale enuncia le tipologie di crediti impignorabili e di quelli pignorabili solamente per una certa quota.
Nello specifico, il citato decreto ha apportato numerose novità in merito alla pignorabilità delle pensioni e degli stipendi.
Pignoramento delle pensioni
Con riferimento alle pensioni, l’art. 13, lett. l) del d.l. n. 83/2015 ha aggiunto all’art. 545 c.p.c. il comma 7, il quale individua l’ammontare assolutamente impignorabile delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.
È stato, infatti, stabilito che le predette somme “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.”
Viene, quindi, individuato un minimo vitale impignorabile, a tutela del pensionato.
È bene ricordare che l’ammontare dell’assegno sociale viene, di anno in anno, individuato con circolare da parte dell’INPS e, per l’anno 2017 detto importo è stato indicato in € 448,07 mensili.
La quota di pensione impignorabile, perciò, ammonta ad € 672,11.
Orbene, la pensione che non raggiungerà questa somma, non potrà essere pignorata.
La norma prosegue affermando che: “La parte eccedente tale ammontare (importo suindicato) è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”, ovvero nel limite di 1/5.
Pignoramento degli stipendi e pensioni accreditati sul conto corrente – Limiti
Il D.L. 83/2015 ha aggiunto, altresì, un comma 8 all’art. 545 c.p.c. il quale prevede che: “ Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”
Detto comma apporta una novità rispetto al passato, quando le giacenze presenti sui conti correnti nei quali confluivano stipendi e pensioni, potevano essere pignorate per intero.
La norma ha previsto due ipotesi:
- quando l’accredito è precedente al pignoramento, la quota impignorabile è pari a tre volte l’assegno sociale, ovvero € 1.344,21;
- quando, invero, l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento, stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7.
In caso di pignoramento oltre i limiti previsti dal novellato art. 545 c.p.c., il debitore potrà eccepire l’impignorabilità avanti al Giudice dell’Esecuzione, nel caso in cui questo non la dovesse eccepire d’ufficio, e non dovrà, quindi, proporre opposizione all’esecuzione.
Infatti, ai sensi del nuovo art. 545, 9° co, c.p.c., “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio”.
Obblighi del terzo – art 546 c.p.c.
Conseguentemente, il D.L. ha modificato anche l’art. 546 c.p.c. prevedendo che: “ Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non obbligano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’art. 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”
Orbene, se all’atto del pignoramento, nel conto corrente del debitore escusso dovesse essere rinvenuto un saldo attivo pari o inferiore al triplo dell’assegno sociale, il terzo non dovrà vincolare nessuna somma, mentre per gli accrediti nel momento della notifica del pignoramento o successivi, il terzo dovrà vincolare le somme nei limiti di legge.