Le vendite in asta giudiziaria possono avvenire in due principali diverse modalità "tecniche": senza incanto e con incanto. Ma quali sono, in breve, le differenze che sarebbe opportuno cercare di comprendere? Cerchiamo di illustrarle in sintesi, permettendovi di chiarire alcuni dubbi in tal senso.
Vendite senza incanto
Cominciamo con la vendita senza incanto, nella quale l'offerta del potenziale acquirente viene depositata in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale in cui verrà a svolgersi l'asta. Nel caso in cui la vendita sia delegata ad un professionista, l'offerta dovrà essere depositata presso lo studio del professionista stessa, salvo che nell'avviso di vendita non sia contenuta una diversa indicazione. Ancora, se nell'avviso viene stabilito che la cauzione debba essere versata mediante assegno circolare, il titolo di credito dovrà essere inserito in busta.
L'offerta così formalizzata è considerata irrevocabile, salvo nell'ipotesi in cui il giudice non disponga la gara tra gli offertenti sull'offerta più alta, e salvo che non venga disposto l'incanto, o ancora salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla presentazione, senza che sia stata accolta.
Vendite con incanto
Di contro, nella vendita con incanto la cauzione è restituita integralmente dopo la chiusura dell'incanto se l'offerente non diviene aggiudicatario del bene. Nell'ipotesi in cui questi non abbia partecipato all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione viene restituita nella misura del 90 per cento dell'intero.
Ulteriormente, nell'ipotesi di vendita con incanto, è possibile effettuare ulteriori offerte di acquisto nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione. Per poter essere validi ed efficaci, però, queste offerte devono superare almeno di un quinto il prezzo raggiunto nell'incanto. Anche in tale ipotesi, come abbiamo già avuto modo di vedere, sarà necessario depositare in Cancelleria l'offerta e integrare la cauzione che dovrà essere pari al doppio di quella che viene richiesta per la partecipazione alla prima asta. Una volta che sarà verificata la regolarità di queste ulteriori offerte, il giudice indice la gara, della quale sarà dato pubblico avviso, e conseguente comunicazione aggiudicatario.
Si tenga infine conto che la l. 28 dicembre 2005, n. 263, di riforma dell'art. 584 del codice di procedura civile, ha previsto espressamente che alla nuova asta possano partecipare "oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione".
In tal senso, infine, in caso di diserzione della gara da parte degli offerenti in aumento, l'aggiudicazione diventa definitiva. Il giudice dell'esecuzione pronuncerà a carico degli offerenti in aumento la perdita integrale della cauzione, a meno che non ricorra un giustificato motivo, che deve essere oggetto di formale documentazione. A tal punto, all'aggiudicatario sarà richiesto di versare il saldo del prezzo, anche mediante contratto di finanziamento, entro e non oltre il termine fissato nell'ordinanza di vendita, e con le modalità qui indicate. Il termine non potrà comunque essere superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione.