Legge Fallimentare

Tribunale Fallimentare | parte 5


Il tribunale fallimentare - parte 5

I crediti di lavoro

In merito ai crediti di lavoro, di cui l’art. 24 nulla dice, si deve pensare che essi spettino alla competenza del tribunale fallimentare se derivano dallo stesso fallimento (crediti di lavoro che sono sorti dall’esercizio provvisorio dell’impresa del debitore fallito).

Per tutti gli altri, la giurisprudenza precedente distingue tra richieste relative a crediti di lavoro dove si voleva ottenere un accertamento del rapporto di lavoro perché si riconoscessero poi talune pretese volte al risarcimento di somme a queste collegabili, dove la competenza è del tribunale fallimentare, e domande sull’illegittimità del licenziamento e conseguente richiesta di integrazione sul posto di lavoro, dove resta ferma la competenza del tribunale monocratico come giudice del lavoro.

Il tribunale, in tutti questi casi, andrà ad applicare il rito ordinario o speciale a seconda della controversia che deve essere trattata.

Altri diritti e crediti

Il tribunale fallimentare ha inoltre competenza circa le azioni relative a diritti reali su beni mobili e diritti di natura personale e diritti reali immobiliari; in tal caso il ricorrente dovrà presentare la sua istanza secondo le regole previste per la domanda di ammissione al passivo, se non vi sono altre regole stabilite. E’ infine competente per tutti i crediti che chiedono di essere ammessi al concorso ed i crediti prededucibili.

 

Parte 4

 


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