Legge Fallimentare

Tribunale Fallimentare | parte 1


Il tribunale fallimentare - parte 1

L’organo con competenza esclusiva a dichiarare il  fallimento è il tribunale fallimentare.

Come opera e la sua competenza

Esso opera in composizione collegiale. La competenza, come abbiamo già visto, è determinata, ai sensi dell’art. 9 l.f., dal luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Stiamo facendo riferimento alla competenza esclusiva per materia; il tribunale ha poi la competenza esclusiva per materia relativamente al fallito. Possiamo, infatti, osservare che quando la Corte d’Appello ha accolto il ricorso avverso la decisione del tribunale che ha rigettato la richiesta di fallimento, non dichiara essa stessa il fallimento, bensì rimette gli atti al tribunale di primo grado.

Ricordiamo poi che se l'imprenditore ha trasferito la sede dell'impresa, o ha tale sede all'estero, la competenza del tribunale persiste se il trasferimento è intercorso da meno di un anno. Se è trascorso più di un anno, il tribunale adito sarà da ritenersi incompetente. Non hanno, però, alcun rilievo i trasferimenti successivi della sede dell’impresa dopo la richiesta di fallimento, ex art. 5 c.p.c.

E nel caso in cui vi siano più tribunali competenti a dichiarare il fallimento? Specifichiamo che ciò accade quando l’imprenditore non ha una sede principale ma ha esercitato l’impresa in più luoghi attraverso organizzazioni indipendenti. Ci possono essere più fallimenti davanti a più tribunali.

 

(Segue)

 

 

 


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