Esecuzioni

Spedizione in forma esecutiva e mutamento della titolarità 


Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quali problemi comporta, il mutamento di titolarità di un titolo esecutivo, nell’esercitare i diritti del medesimo.

Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, l'idoneità a valere come titolo esecutivo è subordinata alla presenza dell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e all'apposizione sul titolo stesso della formula esecutiva “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di farvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, qualora ne siano legalmente richiesti” (art. 475).

La spedizione in forma esecutiva è consentita, una volta soltanto a favore di una determinata parte, sotto comminatoria di una pesante sanzione pecuniaria a carico del cancelliere o del pubblico ufficiale che contravvenga al divieto (art. 476). Nel momento in cui ricorre un giusto motivo, il rilascio di ulteriori copie esecutive può essere chiesto dalla parte interessata al capo dell'ufficio da cui è stato reso il provvedimento, se si tratta di titolo giudiziale, o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Per le scrittura private autenticate e per i titoli di credito, l'apposizione della formula esecutiva non è prevista, essendo il documento in possesso del medesimo titolare.

La spedizione in forma esecutiva, stando all’art. 475 co. 2 può essere fatta solo nei confronti della parte verso la quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, andando ad indicare in calce alla copia, la persona alla quale questa viene rilasciata.

Cosa accade in presenza di defunti agli eredi a titolo universale e derivativo del de cuius?

Secondo l'art. 477 co 1, il titolo esecutivo contro il defunto è efficace contro gli eredi. L'opinione dominante interpreta estensivamente l'art. 477, ammettendo che il titolo esecutivo è utilizzabile, a fortiori, pure contro il successore il cui acquisto sia posteriore alla formazione del titolo nei confronti del suo dante causa. La legittimazione del successore a titolo particolare concorre, in linea di principio, con quella della parte originaria.

Nel caso in cui il mutamento della titolarità del diritto o dell'obbligo risultanti dal titolo si realizzi nel corso del processo esecutivo,

– per quel che concerne la successione universale, il contraddittorio deve proseguire

indisturbato, pur quando si tratti di successione mortis causa, non trovando applicazione

l'istituto dell'interruzione, ferma restando al possibilità che il successore eserciti nel

procedimento i poteri processuali che sarebbero spettati al suo dante causa;

– quanto alla successione a titolo particolare, si è soliti ammettere che, se il trasferimento del

diritto recato dal titolo avviene a processo esecutivo già iniziato, la legittimazione attiva e

passiva delle parti originarie, funziona come nel primo caso, ad eccezione dei poteri e prerogative processuali del successore, dei quali, ancora si discute in dottrina.


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