Esecuzioni

Sospensione delle azioni giudiziarie con la ristrutturazione del debito


L'imprenditore deve prima di tutto presentarsi presso il tribunale competente, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l.f., accompagnata da una proposta di accordo correlata ad una dichiarazione dell’imprenditore, che funziona come un’autocertificazione, attraverso la quale attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione del professionista, circa la idoneità della proposta, se accettata, volta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Pubblicazione
La pubblicazione dell’istanza di sospensione avviene nel registro delle imprese. Essa ha un effetto importante, quello di vietare l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione, fissa con decreto l’udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dell’istanza presentata dall'imprenditore. In udienza il tribunale dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per giungere all’ accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di almeno il 60% dei crediti, e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Se le condizioni sussistono, ordina con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati; fissa il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto è reclamabile innanzi alla corte d'appello.

E se l’imprenditore volesse chiudere le eventuali pendenze con il fisco; ai sensi dell’art. 182 ter l.f. comma 6, può presentare proposta di transazione fiscale durante le trattative che precedono l'accordo.


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